Organo
Costituzionale / diviso in ministeri
► Composizione:
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Organo
complesso:
cioè
formato da più organi:
1. da
più organi individuali:
Presidente
del Consiglio
+
singoli ministri
2. da
un organo collegiale:
Consiglio
dei ministri
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1. Presidente
dei Consiglio
2. Ministri
3. Consiglio
dei Ministri (organo collegiale)
I.
n 400/1988:
+
Vicepresidenti dei Consiglio
+
Ministri senza portafoglio
+
Consiglio di gabinetto
‑
Sottosegretari di Stato
|
A
norma dell’art. 92:
“il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri”.
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Consiglio
di gabinetto:
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l.
n. 400 del 1988:
il
Presidente del Consiglio , nello svolgimento delle funzioni di cui all’art.
95, 1° co. può essere coadiuvato da un Comitato che prende il nome di (-)
composto dai ministri da lui designati sentito il Consiglio dei ministri.
I
ministri che compongono il (-) svolgono, rispetto a quelli che ne sono
esclusi, una attività in più in ordine alla determinazione della politica
generale del governo e potrebbero, perciò, acquistare un plusvalore politico
rispetto agli altri.
Struttura
interna di ausilio dell’attività di direzione politica del Presidente del
Consiglio, fermo restando il principio di collegialità
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► Formazione del Governo:
procedimento: cioè si articola in una serie di
atti successivi coordinati e diretti alla formazione di un atto finale (la
nomina del Governo).
La
nostra Cost. si limita a disporre (art. 92) che:
“il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e,
su proposta di questo, i ministri”.
Per
la maggior parte costituiscono convenzioni cost. +
artt. 92 ‑ 93 ‑ 94
La
legge elettorale maggioritaria ha introdotto de facto un vincolo per il
Presidente della Repubblica, nel senso che la scelta dovrebbe cadere nel leader
della coalizione
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Procedimento
di formazione del Governo:
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1. consultazioni (92)
2. conferimento
dell’incarico (92)
3. nomina (92)
4. giuramento (93)
5. esposizione
del programma di governo: fiducia delle Camere (94)
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Art. 92:
1) consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica
2)
i Presidenti delle Camere
3)
i Segretari dei partiti politici
4)
i Presidenti dei partiti politici
5)
i Presidenti dei gruppi parlamentari
6)
le personalità che possono fornirgli una
soluzione alla crisi di Governo.
2)
il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico a quella personalità che egli
ritenga abbia maggior probabilità di formare il Governo.
Se: situazione complessa
7)
mandato esplorativo
8)
preincarico: personalità politica che
presumibilmente otterrà l'incarico definitivo accetta con riserva svolge le
consultazioni
Se rinuncia può:
a)
dare l'incarico ad altra personalità
b)
rinviare il Governo che si è dimesso alle Camere
c)
sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni
Se accetta: lista dei Ministri
3)
Presidente Repubblica nomina con decreto il Presidente del Consiglio dei
Ministri
Art 93:
4)
Presidente del Consiglio + Ministri = prestare giuramento
Art. 94:
5)
Il Governo deve avere la fiducia delle Camere: entro 10 gg. dalla sua
formazione:
1)
Il Governo si presenta alle camere
2)
Espone il suo programma: per ottenere la
fiducia.
Programma di Governo = diviene (dopo la mozione di fiducia)
indirizzo politico dello Stato.
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Programma di governo:
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Le Camere votano la fiducia sulla base degli obiettivi che
il Governo si propone di realizzare.
La funzione del (-) è di fondamentale importanza: dopo il
voto di fiducia diviene indirizzo politico dello Stato e, come tale, vincola
Governo e Parlamento a darvi attuazione.
Il (-) trae il suo contenuto dall’essere espressione
diretta ed immediata dell’accordo fra i partiti della coalizione (c.d.
accordo di governo).
Sistema proporzionale = l’accordo di governo si
raggiungeva dopo le elezioni.
Sistema maggioritario = si formano vasti schieramenti
contrapposti ciascuno dei quali presenta al corpo elettorale un suo
programma, destinato a trasformarsi in atto ufficiale di indirizzo politico
in caso di vittoria.
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Sottosegretari di Stato:
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Uno dei primi atti del Consiglio dei ministri è la
designazione dei (-) che vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica.
Non fanno parte del Governo e non sono organi
costituzionali.
Non hanno attribuzioni proprie ma soltanto quelle
delegategli dal ministro e coadiuvano in genere il ministro nello svolgimento
delle sue funzioni.
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Comitati interministeriali:
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Sono costituiti da più ministri e, alcuni di essi, anche
da funzionari ed esperti.
Il loro compito è quello di preparare e coordinare
l’attività del Consiglio dei ministri in determinati settori.
-
CIPE: comitato interministeriale
programmazione economica
(definito il “Gabinetto
economico”).
-
Consiglio Supremo di difesa (87)
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► Funzione amministrativa:
P.A.: artt. 97, 98
► Attività di direzione politica:
Sinonimo
di programma politico.
Si
distingue in 3 fasi:
1)
determinazione fini
2) predisposizione di un apparato
organizzativo e dei mezzi materiali necessari per con i fini
3) attuazione
concreta dei fini programmati
L’attività di indirizzo
politico può distinguersi nelle fasi della:
1. determinazione
2. predisposizione dei mezzi
3. attuazione.
Il Governo in quanto
espressione di una determinata maggioranza, è l’organo al quale, nel nostro
sistema costituzionale, è affidata, assieme alle Camere, l’attività di
direzione politica ed al quale spetta (come Consiglio dei ministri) di
determinare collegialmente la politica generale del Governo e, ai fini
dell’attuazione di essa, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa, oltre
che di deliberare su ogni altra questione relativa all’indirizzo politico
fissato nel rapporto fiduciario con le Camere.
Art. 2, 2° co. l.n. 400 del 1988.
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Presidente del Consiglio:
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Posizione preminente.
Art. 95:
“Il (-) dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei
ministri”.
La direzione della politica
generale non implica il potere di determinazione della stessa che è
attribuito al Consiglio dei ministri.
La direzione della politica
generale implica una serie di poteri specificati nell’art. 5 della l.n. 400
del 1988:
organo al quale spetta di
assicurare che il programma enunciato dal Governo innanzi alle Camere venga
effettivamente realizzato e venga realizzato unitariamente.
A tal fine la Costituzione gli
attribuisce il compito di
-
mantenere
l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l’attività dei ministri;
-
indirizzare ai
ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle
deliberazioni del Consiglio dei ministri, nonché quelle connesse alla propria
responsabilità di direzione politica generale del Governo;
-
coordinare
e promuovere l’attività dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo
Posizione di preminenza del (-)
che prende corpo in un triplice potere di
direzione / impulso / coordinamento.
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Art. 95, 2 co.:
Ministri rispondono:
Collegialmente: atti dei Consiglio dei Ministri
Individualmente: atti dei loro dicasteri
► Funzione normativa:
Se è svolta dal potere esecutivo viene detta materialmente
legislativa.
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Leggi in senso formale:
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atti deliberati dal Parlamento
o da un organo a cui la Costituzione attribuisce la funzione normativa.
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Leggi in senso materiale:
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tutti gli atti che contengono
norme giuridiche, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere e
indipendentemente dal procedimento della loro formazione.
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1.
Decreti-legge art. 77
Solo in
casi straordinari di necessità e di urgenza / provvedimenti provvisori.
A norma
dell’art. 77 Cost.:
il Governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza ,
può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge; ma deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro 5 gg.
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Presupposto essenziale:
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è la
sussistenza di un caso straordinario di necessità e di urgenza.
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Limiti:
|
indicare
nel preambolo le circostanze straordinarie.
l.n. 400/1988
ha posto una serie di limitazioni all’adozione dei decreti-legge; i decreti
devono indicare nel preambolo le circostanze straordinarie di necessità e di
urgenza che ne giustificano l’adozione.
Inoltre
il Governo non può mediante decreto:
a. Conferire
deleghe legislative ai sensi dell'art. 76
b. Provvedere
nella materia cost. ed elettorale / ratifica di trattati internazionali /
approvazione di bilanci e
consuntivi (72, 4° co.)
c. Rinnovare
le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in
legge con il voto di una delle Camere
d. Regolare
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (solo le
Camere possono)
Nuovo
decreto legge ripetitivo di quello decaduto.
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Provvedimenti provvisori:
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loro
efficacia limitata nel tempo e conseguenze giuridiche della loro mancata
conversione in legge da parte delle Camere.
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Efficacia:
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Efficacia
limitata a 60 gg. al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il medesimo giorno delle loro emanazione (giorno
pubblicazione) devono essere presentati Governo stesso alle Camere per la
conversione in legge.
Precisamente:
il Governo presenterà alle Camere un disegno di legge di
conversione in legge del decreto legge.
Le Camere entro 60 gg. potranno (partecipazione dei
Parlamento):
a) Non
prendere in esame il disegni di legge di conversione ovvero prenderlo in
esame ma non esaurire il procedimento di formazione della legge (ossia
prenderlo in esame ma non convertirlo in legge)
b) Prenderlo
in esame e non approvarlo
c) Prenderlo
in esame e approvarlo convertendo il decreto legge in legge formale.
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||
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|
Tuttavia
le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertito.
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||
|
|
|||
|
Sotto la sua responsabilità:
|
il che
significa che esso dovrebbe rispondere innanzi alle Camere, nell’ambito del
rapporto fiduciario, tutte le volte in cui le stesse , negando la conversione
del decreto, giudichino che abbia usato del suo potere senza che ricorressero
i presupposti, o superando i limiti.
|
|
Decreti legge:
Art. 77
|
1. casi
straordinari di necessità e di urgenza
2. sotto
la sua responsabilità
3. provvedimenti
provvisori: efficacia limitata (60 gg.)
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|
Decreti legislativi:
art. 76
|
1. legge
delega
|
2.
Decreti
legislativi art. 76
Il Governo
può adottare decreti aventi forza di legge anche senza che ricorrano casi
straordinari di necessità e di urgenza.
In
situazioni di normalità, perché il Governo possa emanare tali atti, è
necessario che l’esercizio della funzione legislativa gli venga espressamente
delegato dalle Camere a mezzo di una legge che assume il nome di legge delega.
A norma
dell’art. 76 la legge con la quale le Camere (partecipazione del Parlamento)
delegano al Governo l’esercizio della funzione legislativa deve contenere:
2. L'indicazione
dei limite di tempo entro il quale il Governo
dovrà emanare i suddetti decreti
3. L'oggetto definito sul quale il governo potrà
legiferare.
l (‑) sono
emanati con decreto del Presidente della Repubblica.
3.
Regolamenti _ l.n.
400/1988
Atti normativi propri
dell’esecutivo. La potestà del Governo di emanare (-) è prevista dalla l.n.
400/1988
Deliberati
dal Consiglio dei Ministri,
sentito il parere dei Consiglio di Stato
Emanati con decreto del Presidente della Repubblica
come dispone l'art. 87
Inseriti
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
Pubblicati
sulla G.U.
Entrano
in vigore dopo 15 gg. dalla pubblicazione,
salvo l'indicazione di un termine più breve.
Si classificano in:
|
1.
|
(-)
di esecuzione:
|
eseguire e contemplare il
contenuto di una legge o di un d.Lgs.
|
|||||
|
2.
|
(-)
di attuazione e di integrazione:
|
alle leggi o D.Lgs.
|
|||||
|
3.
|
(-)
autonomi ed indipendenti:
|
emanati in materie non
ancora disciplinate.
|
|||||
|
4.
|
(-)
di organizzazione:
|
ed il funzionamento degli
uffici amministrativi.
|
|||||
|
5.
|
(-)
autorizzati:
|
per disciplinare materie
non coperte da riserva assoluta di legge.
|
|||||
|
6.
|
(-)
delegati:
|
quando una legge
autorizza il regolamento a derogare:
o ad alcune sue norme
o a norme di altre leggi
o a disciplinare materie
già disciplinate da una legge o riservate alla legge.
|
|||||
Fonti:
gerarchicamente
subordinati alla legge formale.
► Limiti alla potestà regolamentare: La riserva di legge.
Il potere normativo svolto
dal Governo trova dei limiti nelle riserve di legge espressamente previste
nella Costituzione.
Si ha quando una norma costituzionale riservi alla legge la
disciplina di una determinata materia, escludendo conseguentemente che tale
materia possa essere fatta oggetto dei potere regolamentare dei Governo.
|
Assoluta:
|
legge del Parlamento.
|
|
Relativa:
|
leggi formali + altre
fonti.
|
|
(-)
rafforzata
|
Costituzione disciplina
parte della materia: limiti / discrezionalità / legislatore
|
|
(-)
implicita
(72,
4° co)
|
|
|
(-)
costituzionale
|
Determinate materie /
disciplinate / legge costituzionale.
|
► Cessazione del Governo:
Crisi di Governo:
1.
voto di sfiducia delle
Camere.
A seguito dei
voto di sfiducia il Governo ha l'obbligo di dimettersi.
Le crisi di
Governo che si verificano in seguito ad una mozione di sfiducia sono dette
crisi parlamentari.
2.
ritiro appoggio al
Governo da parte di uno o più gruppi parlamentari, di modo che non possa
più contare su una maggioranza.
Crisi extra parlamentare.
3.
decisione del Governo di
dimettersi quando, dall’andamento di una discussione o dai risultati di una
votazione (ad esempio quando abbia posto la questione di fiducia), riporti il
convincimento di non godere più della fiducia della maggioranza ovvero di essere
appoggiato da gruppi parlamentari che non ritrovano inizialmente nella
maggioranza governativa ed il cui appoggio esso non intende accettare.
Crisi extra parlamentare.
Il Governo inoltre può dimettersi:
4.
per la morte o
per la cessazione o sospensione
della carica, per motivi personali, del Presidente del
Consiglio.
5.
per l'elezione di un
nuovo Presidente della Repubblica, anche se respingerà, applicando una
correttezza costituzionale, le dimissioni.
|
Crisi di Governo:
|
¹
|
Rimpasto:
|
sostituzione di uno o più
ministri all'interno dell'esecutivo al fine di poter continuare a mantenere
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo.
|
► Responsabilità dei ministri
(95, 2° co., 89, 1° co.):
|
|
|
|
2) Responsabilità penale
|
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|
3) Responsabilità
amministrativa
|
|
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|
4) Responsabilità politica
(95)
|
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+ art. 96
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► Organi ausiliari:
1. CNEL (99)
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2. CONSIGLIO
DI STATO (100)
Controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello stato.
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3. CORTE
DEI CONTI (100, 2°-3°)
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4. AVVOCATURA
DELLO STATO
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