Governo (artt. 92-96)




Organo Costituzionale / diviso in ministeri



    Composizione:

Organo complesso:
cioè formato da più organi:
1.    da più organi individuali:
Presidente del Consiglio
+ singoli ministri
2.    da un organo collegiale:
Consiglio dei ministri

1.    Presidente dei Consiglio
2.    Ministri
3.    Consiglio dei Ministri (organo collegiale)
I. n 400/1988:
+ Vicepresidenti dei Consiglio
+ Ministri senza portafoglio
+ Consiglio di gabinetto
‑ Sottosegretari di Stato



A norma dell’art. 92:

“il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri”.



Consiglio di gabinetto:
l. n. 400 del 1988:
il Presidente del Consiglio , nello svolgimento delle funzioni di cui all’art. 95, 1° co. può essere coadiuvato da un Comitato che prende il nome di (-) composto dai ministri da lui designati sentito il Consiglio dei ministri.
I ministri che compongono il (-) svolgono, rispetto a quelli che ne sono esclusi, una attività in più in ordine alla determinazione della politica generale del governo e potrebbero, perciò, acquistare un plusvalore politico rispetto agli altri.
Struttura interna di ausilio dell’attività di direzione politica del Presidente del Consiglio, fermo restando il principio di collegialità





    Formazione del Governo:

La formazione del Governo costituisce un

procedimento: cioè si articola in una serie di atti successivi coordinati e diretti alla formazione di un atto finale (la nomina del Governo).



La nostra Cost. si limita a disporre (art. 92) che:

“il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”.

Per la maggior parte costituiscono convenzioni cost.   +  artt. 92 ‑ 93 ‑ 94



La legge elettorale maggioritaria ha introdotto de facto un vincolo per il Presidente della Repubblica, nel senso che la scelta dovrebbe cadere nel leader della coalizione



Procedimento di formazione del Governo:
1.    consultazioni  (92)
2.    conferimento dell’incarico  (92)
3.    nomina  (92)
4.    giuramento  (93)
5.    esposizione del programma di governo: fiducia delle Camere  (94)



Art. 92:



1)    consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica

2)     i Presidenti delle Camere

3)     i Segretari dei partiti politici

4)     i Presidenti dei partiti politici

5)     i Presidenti dei gruppi parlamentari

6)     le personalità che possono fornirgli una soluzione alla crisi di Governo.



2)    il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico a quella personalità che egli ritenga abbia maggior probabilità di formare il Governo.

      Se: situazione complessa

7)     mandato esplorativo

8)     preincarico: personalità politica che presumibilmente otterrà l'incarico definitivo accetta con riserva svolge le consultazioni

Se rinuncia può:

a)     dare l'incarico ad altra personalità

b)    rinviare il Governo che si è dimesso alle Camere

c)     sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni

      Se accetta: lista dei Ministri



3)    Presidente Repubblica nomina con decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri



Art 93:

4)    Presidente del Consiglio + Ministri = prestare giuramento



Art. 94:

5)    Il Governo deve avere la fiducia delle Camere: entro 10 gg. dalla sua formazione:

1)    Il Governo si presenta alle camere

2)    Espone il suo programma: per ottenere la fiducia.

Programma di Governo = diviene (dopo la mozione di fiducia) indirizzo politico dello Stato.



Programma di governo:
Le Camere votano la fiducia sulla base degli obiettivi che il Governo si propone di realizzare.
La funzione del (-) è di fondamentale importanza: dopo il voto di fiducia diviene indirizzo politico dello Stato e, come tale, vincola Governo e Parlamento a darvi attuazione.
Il (-) trae il suo contenuto dall’essere espressione diretta ed immediata dell’accordo fra i partiti della coalizione (c.d. accordo di governo).
Sistema proporzionale = l’accordo di governo si raggiungeva dopo le elezioni.
Sistema maggioritario = si formano vasti schieramenti contrapposti ciascuno dei quali presenta al corpo elettorale un suo programma, destinato a trasformarsi in atto ufficiale di indirizzo politico in caso di vittoria.



Sottosegretari di Stato:
Uno dei primi atti del Consiglio dei ministri è la designazione dei (-) che vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.
Non fanno parte del Governo e non sono organi costituzionali.
Non hanno attribuzioni proprie ma soltanto quelle delegategli dal ministro e coadiuvano in genere il ministro nello svolgimento delle sue funzioni.



Comitati interministeriali:
Sono costituiti da più ministri e, alcuni di essi, anche da funzionari ed esperti.
Il loro compito è quello di preparare e coordinare l’attività del Consiglio dei ministri in determinati settori.
-          CIPE: comitato interministeriale programmazione economica
(definito il “Gabinetto economico”).
-          Consiglio Supremo di difesa (87)





    Funzione amministrativa:

P.A.: artt. 97, 98





    Attività di direzione politica:

Attività di indirizzo politico art. 95



Sinonimo di programma politico.

Si distingue in 3 fasi:

1) determinazione fini

2) predisposizione di un apparato organizzativo e dei mezzi materiali necessari per con i fini

3) attuazione concreta dei fini programmati



L’attività di indirizzo politico può distinguersi nelle fasi della:

1.    determinazione

2.    predisposizione dei mezzi

3.    attuazione.



Il Governo in quanto espressione di una determinata maggioranza, è l’organo al quale, nel nostro sistema costituzionale, è affidata, assieme alle Camere, l’attività di direzione politica ed al quale spetta (come Consiglio dei ministri) di determinare collegialmente la politica generale del Governo e, ai fini dell’attuazione di essa, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa, oltre che di deliberare su ogni altra questione relativa all’indirizzo politico fissato nel rapporto fiduciario con le Camere.

Art. 2, 2° co. l.n. 400 del 1988.



Presidente del Consiglio:
Posizione preminente.
Art. 95:
“Il (-) dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri”.
La direzione della politica generale non implica il potere di determinazione della stessa che è attribuito al Consiglio dei ministri.
La direzione della politica generale implica una serie di poteri specificati nell’art. 5 della l.n. 400 del 1988:
organo al quale spetta di assicurare che il programma enunciato dal Governo innanzi alle Camere venga effettivamente realizzato e venga realizzato unitariamente.
A tal fine la Costituzione gli attribuisce il compito di
-          mantenere l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri;
-          indirizzare ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Governo;
-          coordinare e promuovere l’attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo
Posizione di preminenza del (-) che prende corpo in un triplice potere di
direzione  /  impulso  / coordinamento.





Art. 95, 2 co.:

Ministri rispondono:

Collegialmente: atti dei Consiglio dei Ministri

Individualmente: atti dei loro dicasteri





    Funzione normativa:

Se è svolta dal potere esecutivo viene detta materialmente legislativa.



Leggi in senso formale:
atti deliberati dal Parlamento o da un organo a cui la Costituzione attribuisce la funzione normativa.



Leggi in senso materiale:
tutti gli atti che contengono norme giuridiche, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere e indipendentemente dal procedimento della loro formazione.





1.    Decreti-legge  art. 77

Solo in casi straordinari di necessità e di urgenza / provvedimenti provvisori.



A norma dell’art. 77 Cost.:

il Governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza , può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge; ma deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 gg.



Presupposto essenziale:
è la sussistenza di un caso straordinario di necessità e di urgenza.



Limiti:
indicare nel preambolo le circostanze straordinarie.
l.n. 400/1988 ha posto una serie di limitazioni all’adozione dei decreti-legge; i decreti devono indicare nel preambolo le circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l’adozione.
Inoltre il Governo non può mediante decreto:
a.    Conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76
b.    Provvedere nella materia cost. ed elettorale / ratifica di trattati internazionali / approvazione di bilanci e      consuntivi (72, 4° co.)
c.    Rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle Camere
d.    Regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (solo le Camere possono)
Nuovo decreto legge ripetitivo di quello decaduto.



Provvedimenti provvisori:
loro efficacia limitata nel tempo e conseguenze giuridiche della loro mancata conversione in legge da parte delle Camere.



Efficacia:
Efficacia limitata a 60 gg. al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il medesimo giorno delle loro emanazione (giorno pubblicazione) devono essere presentati Governo stesso alle Camere per la conversione in legge.
Precisamente:
il Governo presenterà alle Camere un disegno di legge di conversione in legge del decreto legge.
Le Camere entro 60 gg. potranno (partecipazione dei Parlamento):
a)    Non prendere in esame il disegni di legge di conversione ovvero prenderlo in esame ma non esaurire il procedimento di formazione della legge (ossia prenderlo in esame ma non convertirlo in legge)
b)    Prenderlo in esame e non approvarlo
c)    Prenderlo in esame e approvarlo convertendo il decreto legge in legge formale.
Il decreto legge non convertito in legge perde efficacia sin dall'inizio, cioè retroattivamente.
Nelle ipotesi:


a) e b)
Il decreto legge non convertito in legge perde efficacia sin dall’inizio (ossia retroattivamente, dal momento della sua entrata in vigore) ed è da considerare come mai esistito quale fonte a livello legislativo (sent. Corte cost. n. 307 del 1983).
Tuttavia le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertito.

c)
Il decreto legge viene sostituito dalla legge approvata dalle Camere, che riaffermano così la loro titolarità del potere di emanare le fonti primarie costitutive dell’ordinamento giuridico statale.



Sotto la sua responsabilità:
il che significa che esso dovrebbe rispondere innanzi alle Camere, nell’ambito del rapporto fiduciario, tutte le volte in cui le stesse , negando la conversione del decreto, giudichino che abbia usato del suo potere senza che ricorressero i presupposti, o superando i limiti.





Decreti legge:
Art. 77
1.    casi straordinari di necessità e di urgenza
2.    sotto la sua responsabilità
3.    provvedimenti provvisori: efficacia limitata (60 gg.)



Decreti legislativi:
art. 76
1.    legge delega





2.    Decreti legislativi  art. 76

Il Governo può adottare decreti aventi forza di legge anche senza che ricorrano casi straordinari di necessità e di urgenza.

In situazioni di normalità, perché il Governo possa emanare tali atti, è necessario che l’esercizio della funzione legislativa gli venga espressamente delegato dalle Camere a mezzo di una legge che assume il nome di legge delega.

A norma dell’art. 76 la legge con la quale le Camere (partecipazione del Parlamento) delegano al Governo l’esercizio della funzione legislativa deve contenere:

1.    La determinazione dei principi e dei criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'emanazione dei (‑)

2.    L'indicazione dei limite di tempo entro il quale il Governo dovrà emanare i suddetti decreti

3.    L'oggetto definito sul quale il governo potrà legiferare.

l (‑) sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica.





3.    Regolamenti  _  l.n. 400/1988

Atti normativi propri dell’esecutivo. La potestà del Governo di emanare (-) è prevista dalla l.n. 400/1988

Deliberati dal Consiglio dei Ministri, sentito il parere dei Consiglio di Stato

Emanati con decreto del Presidente della Repubblica come dispone l'art. 87

Inseriti nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

Pubblicati sulla G.U.

Entrano in vigore dopo 15 gg. dalla pubblicazione, salvo l'indicazione di un termine più breve.



Si classificano in:

1.     
(-) di esecuzione:
eseguire e contemplare il contenuto di una legge o di un d.Lgs.
2.     
(-) di attuazione e di integrazione:
alle leggi o D.Lgs.
3.     
(-) autonomi ed indipendenti:
emanati in materie non ancora disciplinate.
4.     
(-) di organizzazione:
ed il funzionamento degli uffici amministrativi.
5.     
(-) autorizzati:
per disciplinare materie non coperte da riserva assoluta di legge.
6.     
(-) delegati:
quando una legge autorizza il regolamento a derogare:
o ad alcune sue norme
o a norme di altre leggi
o a disciplinare materie già disciplinate da una legge o riservate alla legge.



Fonti:

gerarchicamente subordinati alla legge formale.







    Limiti alla potestà regolamentare: La riserva di legge.

Il potere normativo svolto dal Governo trova dei limiti nelle riserve di legge espressamente previste nella Costituzione.



Si ha quando una norma costituzionale riservi alla legge la disciplina di una determinata materia, escludendo conseguentemente che tale materia possa essere fatta oggetto dei potere regolamentare dei Governo.



Assoluta:
legge del Parlamento.



Relativa:
leggi formali + altre fonti.



(-) rafforzata
Costituzione disciplina parte della materia: limiti / discrezionalità / legislatore
(-) implicita
(72, 4° co)

(-) costituzionale
Determinate materie / disciplinate / legge costituzionale.





    Cessazione del Governo:



Crisi di Governo:

1.    voto di sfiducia delle Camere.

A seguito dei voto di sfiducia il Governo ha l'obbligo di dimettersi.

Le crisi di Governo che si verificano in seguito ad una mozione di sfiducia sono dette

crisi parlamentari.



2.    ritiro appoggio al Governo da parte di uno o più gruppi parlamentari, di modo che non possa più contare su una maggioranza.

Crisi extra parlamentare.



3.    decisione del Governo di dimettersi quando, dall’andamento di una discussione o dai risultati di una votazione (ad esempio quando abbia posto la questione di fiducia), riporti il convincimento di non godere più della fiducia della maggioranza ovvero di essere appoggiato da gruppi parlamentari che non ritrovano inizialmente nella maggioranza governativa ed il cui appoggio esso non intende accettare.

Crisi extra parlamentare.



Il Governo inoltre può dimettersi:

4.    per la morte o per la cessazione o sospensione della carica, per motivi personali, del Presidente del Consiglio.



5.    per l'elezione di un nuovo Presidente della Repubblica, anche se respingerà, applicando una correttezza costituzionale, le dimissioni.



6.    per le elezioni generali.









Crisi di Governo:
la cessazione del Governo in seguito al venir meno della maggioranza.

¹         

Rimpasto:
sostituzione di uno o più ministri all'interno dell'esecutivo al fine di poter continuare a mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo.











    Responsabilità dei ministri  (95, 2° co., 89, 1° co.):



1) Responsabilità civile






2) Responsabilità penale






3) Responsabilità amministrativa






4) Responsabilità politica (95)






+ art. 96








    Organi ausiliari:



1.    CNEL  (99)








2.    CONSIGLIO DI STATO (100)

Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello stato.








3.    CORTE DEI CONTI (100, 2°-3°)








4.    AVVOCATURA DELLO STATO









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