In grado di rappresentare l’unità nazionale e garantire il
rispetto della Costituzione.
Esercita un autonomo potere presidenziale e non partecipa
all’ attività di indirizzo politico.Potere neutro // super partes // garante della Costituzione
► Elezione (83)
Elezione indiretta.
E’ eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
|
+
|
3 delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze (Valle d’Aosta
ha 1 solo delegato).
|
L’elezione ha luogo per scrutinio segreto:
a maggioranza di 2/3 dell’assemblea (maggioranza
qualificata) per le prime 3 votazioni
a maggioranza assoluta (50% + 1) dopo il terzo scrutinio.
Art. 91:
|
il (-) prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al parlamento.
|
► Requisiti eleggibilità (84)
1.
cittadinanza
2.
il godimento dei diritti civile e politici (-
interdetti e inabilitati; - cancellati dalle liste elettorali)
3.
il compimento dei 50 anni di età
4.
l’incompatibilità con altre cariche
5.
no membri di casa Savoia
► Durata del mandato (85)
E’ eletto per 7 anni dalla data del giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione.
E’ immediatamente rieleggibile.
► Cessazione dell’ufficio
1.
morte
2.
dimissioni
3.
scadenza 7 anni
4.
impedimento permanente
5.
decadenza della carica, per il venir meno di uno
dei requisiti di eleggibilità.
► Impedimento permanente / morte / dimissioni (86,2°)
Il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione
del nuovo (-) entro 15 gg.
Salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte
o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione.
► Istituto della supplenza (86,1)
Le funzioni del (-) in ogni caso in cui non possa adempierle
sono esercitate dal Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato: acquista automaticamente la carica
di supplente / incarico temporaneo.
► Irresponsabilità politica (89)
Nessun atto è valido se non è controfirmato dai Ministri
proponenti che ne assumono la responsabilità.
► Irresponsabilità giuridica (90)
Non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle
sue funzioni.
- alto tradimento // - attentato alla Costituzione (reati
previsti dal c.p.).
► Attribuzioni
1.
Potere legislativo
1.
indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione.
Artt.
87, 62
2.
può convocare ciascuna Camera in via
straordinaria.
3.
può inviare messaggi alle Camere.
Art. 87
4.
autorizza con decreto la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Art. 87
5.
può sciogliere le Camere, sentiti i loro
Presidenti, o anche solo una di esse.
Art. 88
6.
nomina i 5 senatori a vita.
Art. 59
7.
promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
Art. 87
8.
può, prima di promulgare una legge, con
messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione.
Art. 74
9.
indice il referendum abrogativo ed il referendum
costituzionale.
Art. 87
2.
Potere esecutivo
(funzione amministrativa)
1. nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questi i Ministri., nomina altresì i sottosegretari di Stato
Art. 92
2.
nomina i funzionari dello Stato, nei casi
stabiliti dalla legge, di regola il grado più elevato.
Art. 87
3.
accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.
Art. 87
4.
ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Art. 87
5.
ha il comando delle forze armate e presiede il
Consiglio supremo di difesa.
Art. 87
6.
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Art. 87
7.
conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 87
8.
ha competenze in ordine alle funzioni
amministrative svolte dal potere esecutivo; conferisce la cittadinanza
italiana, rimuove i sindaci dalla carica,…
3.
Potere giudiziario
1.
presiede il CSM.
Art. 87
2.
emana i decreti relativi allo stato giuridico
dei magistrati.
3.
può concedere la grazia e commutare le pene.
Art. 87
+ nomina
5 giudici della Corte Costituzionale (135)
5 senatori a vita (59)
► Messaggi (74; 87,2°)
Potere di esternazione.
Þ Art. 74: il rinvio presidenziale (v. formazione delle leggi)
Þ Art. 87,2°
Mediante tale tipo di messaggio il Presidente può
segnalare agli organi legislativi gravi necessità comuni o l’esigenza di
provvedere a determinate situazioni senza prendere posizione a favore dell’una
o dell’altra parte politica.
Ambedue i tipi di messaggio devono essere:
-
Inviati alle Camere
-
Controfirmati: sia perché con la
controfirma viene assunta dal ministro o dal Presidente del Consiglio sia
perché possano essere validi.
+ prassi
Þ Messaggio
che pronuncia da neoeletto innanzi alle Camere in seduta comune dopo il giuramento.
Questo messaggio si distingue dai
precedenti perché non è né controfirmato, né inviato.
¯
per cui:
Potere di esternazione che può manifestarsi in varie forme:
per manifestare il suo pensiero il (-) può anche non
utilizzare messaggi.
¯
ma:
il potere di esternazione del (-) è strettamente connesso all’esercizio
delle sue funzioni ed alla sua posizione di rappresentante l’unità nazionale,
¯
pertanto
ogni forma di esternazione del (-) non essendo egli un
organo di indirizzo politico deve di regola ottenere la controfirma o l’assenso
del Governo.
Lo scioglimento delle Camere può essere determinato da una
situazione di contrasto fra Parlamento e Governo a seguito
a)
Scioglimento successivo:
-
dell’approvazione di una mozione di sfiducia da
parte del Governo
b)
Scioglimento anticipato:
-
Dalla constatazione che le Camere per chiari ed
inequivocabili segni (risultati delle amministrative) non rispecchino più la
volontà del corpo elettorale
-
Dalla incapacità delle Camere di esprimere una
maggioranza stabile
-
Da una crisi di Governo che la maggior parte dei
partiti politici ritiene di poter risolvere soltanto ricorrendo ad una nuova
consultazione elettorale.
Il (-):
1.
sentire il parere dei Presidenti delle Camere
(obbligatorio ma non vincolante)
2.
sciogliere le Camere
3.
indire nuove elezioni.
4.
il decreto di scioglimento deve essere
controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
► Classificazione degli atti presidenziali
1.
atti formalmente
presidenziali e sostanzialmente governativi
Atti il cui contenuto è
predisposto e voluto dal Governo.
Controllo: di legittimità // di merito (chiederne il riesame).
1.
decreti legge
2.
decreti legislativi
3.
regolamenti
4.
atti che siano espressione della funzione
amministrativa o dell’attività di indirizzo politico (nomina dei ministri,
l’autorizzazione alla presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa governativa).
2.
atti formalmente
e sostanzialmente presidenziali
Atti il cui contenuto è
determinato esclusivamente dalla volontà presidenziale, la quale si è formata
in modo autonomo.
Controfirma: funzione di
controllo diretto ad accertare la legittimità formale dell’atto.
1.
atto di nomina di 5 Senatori a vita
2.
atto di nomina di 5 giudici della Corte
Costituzionale
3.
atto di nomina di 8 esperti come componenti del
CNEL
4.
promulgazione delle leggi
5.
messaggi
6.
rinvio alle Camere di una legge
3.
atti
sostanzialmente complessi
Atti il cui contenuto è voluto
sia dal Presidente della Repubblica sia dal Governo.
1. nomina del Presidente del Consiglio
personalità: costituire Governo /
ottenere: fiducia e incarico
2.
atti di scioglimento delle Camere
Scioglimento anticipato:
già rottura del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento.
Scioglimento successivo:
anche il Governo dimissionario dovrà valutare l’opportunità politica dello
scioglimento ed assumere la responsabilità controfirmando il relativo decreto.
3.
concessione della Grazia
accordo con il Ministro di grazia
e giustizia.
Nessun commento:
Posta un commento