Le Camere (artt.
55-69)
La formazione delle
leggi (artt. 70-82)
Þ LE
CAMERE (artt. 55-69)
Il potere legislativo è
attribuito al Parlamento che, a norma dell’art. 55, si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
nel nostro ordinamento il
Parlamento è un organo complesso perché formato da due organi (collegiali).
Sistema bicamerale:
a) Camera
dei deputati
b) Senato
della Repubblica.
► Bicameralismo
perfetto:
Le due Camere svolgono le stesse
funzioni: 2 Camere con funzioni legislative
► Seduta
comune (55,2°)
Il Parlamento in seduta comune
dei membri delle due Camere, che è un organo a sé stante e, più
specificatamente è un organo collegiale che non esercita funzioni
legislative bensì funzioni di diversa natura tassativamente indicate nella
Cost.:
1. elezione
del Presidente della Repubblica + delegati delle regioni (83)
2. giuramento
del Presidente della Repubblica (91)
3. messa
in stato d’accusa del Presidente della Repubblica (90,2°)
4. elezione
1/3 CSM, 8 giudici (104,4°)
5. elezione
5 giudici costituzionali (135,1°)
6. compilazione
ogni 9 anni cittadini / sorteggiati / 16 giudici / per giudizi / accusa /
Presidente della Repubblica.
► Rappresentanza
politica:
Nella rappresentanza politica:
a) Gli
eletti non rappresentano i loro elettori ma un’entità astratta, la nazione, o
se si vuole, l’intera collettività popolare;
b) Non
esiste alcun rapporto giuridico fra rappresentanti e rappresentati, anzi, a
norma dell’art. 67, i rappresentanti esercitano le loro funzioni “senza vincolo
di mandato”;
c) Non
esiste la possibilità degli elettori di revocare gli eletti;
d) Il
rapporto è esclusivamente bilatero.
¹
► Rappresentazione:
Attiene al momento della libertà
e trova il suo fondamento nel consenso, nella corrispondenza, nella adesione al
sentimento (in senso etimologico) popolare,
in una parola nella consonanza
che si viene a stabilire fra governati e governanti quando i governanti
riescono a tradurre in formule giuridiche, e quindi a tutelare, i valori che si
manifestano come preminenti nella comunità che li ha espressi.
► Sistemi
elettorali:
La locuzione sistemi elettorali
sta ad indicare ogni complesso di norme che regola la ripartizione dei seggi
per la rappresentanza di un determinato corpo elettorale.
Principale distinzione:
- Sistemi maggioritari:
si assegnano ai candidati che abbiano ottenuto la
maggioranza i seggi attribuiti al collegio; si privilegia la stabilità politica
rispetto alla rappresentatività delle assemblee elettive.
- Sistema proporzionale:
si propone di assicurare alle
diverse parti politiche un numero di seggi in proporzione ai voti ottenuti.
► Elettorato
attivo:
Le Camere sono elette dai
cittadini che godono del diritto di elettorato attivo, in particolare sono
elettori:
Camera: cittadini maggiorenni
(48,1°)
Senato: cittadini che abbiano
compiuto il 25° anno di età.
► Elettorato
passivo:
Sono invece eleggibili:
Camera: tutti gli elettori che
nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età (56,2°)
Senato: gli elettori che hanno
compiuto il 40° anno (58,2°).
► Voto
(48):
1. personale
2. eguale
3. libero
4. segreto
5. dovere
civico.
► Procedimento
elettorale:
1. Si
apre con il decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione
del Consiglio dei ministri che indice le elezioni (87).
Le elezioni delle nuove camere devono
avere luogo entro 70 gg.dalla fine della legislatura (61).
2. Designazione
dei candidati & presentazione delle candidature: la
dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta
da un numero di elettori.
3. Con
la presentazione e la pubblicazione delle candidature si apre la campagna
elettorale che dura fino al giorno precedente la votazione (par condicio).
► Elezione
del Senato (57):
Sistema elettorale
maggioritario ad unico turno, con correttivo proporzionale.
L’elezione avviene su base
regionale.
Il seggio è attribuito al
candidato che otterrà nel collegio la maggioranza, anche relativa, dei voti.
Con tale sistema vengono
assegnati 238 seggi.
I rimanenti 77 sono attribuiti
con il c.d. “recupero proporzionale” e cioè assegnati ai gruppi di candidati collegati
che hanno ottenuto la somma più elevata di voti non utilizzati per ottenere i
seggi nei collegi uninominali.
► Elezione
della Camera:
Sistema elettorale
maggioritario a turno unico, con correttivo proporzionale.
Scorporo proporzionale:
l’assegnazione di ¼ dei seggi con il metodo proporzionale.
2 schede: candidato / lista.
► Differenziazione
fra le due Camere:
1. Età
diversa:
Camera: 18
(att.) /
25 (pass.)
Senato: 25
(att.) /
40 (pass.).
2. Numero:
Camera: 630,
Senato: 315.
3. Il
rapporto rappresentativo: è più elevato per il Senato.
4. Sono
parzialmente diversi i sistemi elettorali per l’elezione.
5. La
Camera è interamente elettiva, mentre nel Senato fanno parte anche i senatori a
vita.
► Incompatibilità
(es. 65,2; 84,2):
Per i componenti di alcune categorie è stato stabilito che
essi non possano ricoprire contemporaneamente all’ufficio di
parlamentare un altro ufficio e debbano scegliere fra i due.
Alcune delle cause di
incompatibilità sono previste nella Cost.:
1) Fra
senatore e deputato (65);
2) Fra
membro del Parlamento e Presidente della Repubblica (84);
3) Fra
membro del Parlamento e membro del Consiglio superiore della magistratura (104)
o della Corte costituzionale (135).
► Ineleggibilità:
Vengono escluse dall’elezione
all’ufficio di deputato o senatore alcune categorie di parsone che ricoprono
determinati uffici.
Secondo il T.U. 30 marzo 1957, le
persone colpite da cause di ineleggibilità possono essere distinte in tre
gruppi:
1) Persone
che ricoprono determinati uffici, avvalendosi dei quali potrebbero esercitare a
loro favore pressioni su alcuni elettori:
es.: i
prefetti, il capo e il vice capo della polizia, ammiragli, i sindaci di comuni
con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
2) Persone
che abbiano impiego da governi esteri al fine di impedire possibili
interferenze straniere nello svolgimento delle elezioni;
3) Persone
che sono legate allo Stato da particolari rapporti economici, in modo da
evitare che i loro interessi personali possano interferire con lo svolgimento
del mandato parlamentare:
es.:
concessionari di pubblici servizi, i dirigenti di società sussidiate dallo
Stato…
► Verifica
delle elezioni:
1.
Controllo di delibazione:
Mira ad
accertare la validità dell’elezione sotto il duplice profilo:
®
sia nella sussistenza dell’eletto dei requisiti
per la validità dell’ammissione nell’ufficio (capacita elettorato att. e pass.,
cause ineleggibilità ed incompatibilità),
®
sia della regolarità delle operazioni
elettorali.
Fase avente
natura amministrativa;
Per accertare
validità: o convalida o contestazione.
2.
Giudizio di contestazione
Fase
eventuale.
®
Sia per il suo oggetto: un diritto pubblico
soggettivo,
®
Sia per le sue modalità di svolgimento: il
contraddittorio fra le parti,
Implica
l’esercizio di una funzione materialmente giurisdizionale e costituisce un’
eccezione al principio secondo il quale la funzione giurisdizionale dovrebbe
essere affidata esclusivamente ai giudici ordinari (102, 1°)
► Status
di parlamentare:
Guarentigie: per libero
esercizio delle loro funzioni.
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1.
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Irresponsabilità per le
opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
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68,1° + 122
(consiglieri regionali)
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2.
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Guarentigie delle libertà
a) personale
e domiciliare
b) di
comunicazione e corrispondenza.
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68,2°-3°
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3.
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Divieto di mandato imperativo:
ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione (no elettori) ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato. Principio attenuato: partiti politici.
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Regolamenti parlamentari
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4.
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Indennità parlamentare:
assegno vitalizio
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69
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5.
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I Parlamentari pubblici impiegati: non possono
conseguire promozioni se non per anzianità.
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98,2°
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6.
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Le guarentigie delle camere nel
loro complesso
immunità della sede –
ordine Presidente Assemblea.
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7.
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Sanzioni disciplinari a
carico dei parlamentari:
1. richiamo
all’ordine,
2. esclusione
dall’aula.
3. censura,
con l’interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un determinato
periodo.
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► Regolamenti
parlamentari:
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Art. 64
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Secondo quanto dispone l’art.
64, 1° co.:
“Ciascuna Camera adotta il
proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti nell’esercizio
del potere di autonormazione.”
I regolamenti possono definirsi
come:
un complesso di disposizioni
che ciascuna Camera vota nell’esercizio del suo potere di autonormazione onde
disciplinare la procedura per
®
lo svolgimento dei suoi lavori,
®
la sua organizzazione
®
ed i suoi rapporti con gli altri organi
costituzionali,
ed in primo luogo con il
Governo e con gli organi a rilevanza costituzionale,
oltre che con gli estranei che
vengono ammessi nelle sedi delle Camere sia per assistere alle sedute sia per
accedere agli uffici o per collaborare con le stesse nell’esercizio di alcune
loro funzioni.
Fonte del diritto ma no scala
gerarchica.
Rapporto con le altre fonti: separazione
delle competenze.
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Nell’esercizio del
suo potere di autonormazione
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Per disciplinare
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¯
|
¯
|
¯
|
|
|
Procedura per lo
svolgimento dei suoi lavori
|
Sua organizzazione
|
Suoi rapporti con
gli altri organi
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► Presidente
delle assemblee legislative:
Imparzialità.
1. Presidente
& Ufficio di presidenza = Camera
2. Presidente
& Consiglio di presidenza = Senato
Art. 63:“Ciascuna camera elegge
fra i suoi componenti il Presidente e l’ufficio di presidenza”.
► Gruppi
parlamentari:
Partiti politici.
20 deputati // 10 senatori.
► Commissioni
permanenti:
Organi unicamerali.
Organi interni a ciascuna Camera
(= composizione politica)
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®
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Unicamerali
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=
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Solo deputati o senatori
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Organi
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|
|
®
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Bicamerali
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=
|
Entrambi
|
► Giunte
parlamentari:
Organi unicamerali:
Sono organi permanenti e interni
alle due Camere, i cui componenti vengono nominati dal Presidente
dell’Assemblea in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi
parlamentari. Tali giunte hanno funzioni consultive ed extra legislative
Senato:
1. giunta
per il regolamento
2. giunta
delle elezioni e delle immunità
3. giunta
per gli affari delle comunità europee
Camera:
1. giunta
per il regolamento
2. giunta
delle elezioni
3. giunta
per le autorizzazioni a procedere ai sensi dell’art. 68 Cost.
¹
commissioni d’inchiesta:
vengono
nominate ed operano solo in caso di necessità.
► Organi
bicamerali:
Organi composti
pariteticamente da deputati e da senatori e collegati, strutturalmente e
funzionalmente, con l’ordinamento delle Camere.
1. commissione
d’inchiesta (organo straordinario)
2. commissione
parlamentare per le questioni regionali
3. commissione
per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
► La
legislatura:
Si indica il periodo che va dalla
prima riunione delle Assemblee al giorno del loro scioglimento (normale o
anticipato). 5 anni.
Con la fine della legislatura
decadono tutti i progetti di legge che non siano stati ancora approvati da
entrambi i rami del Parlamento.
► Prorogatio:
|
art. 61
|
“Finché non siano riunite le
nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”.
Mentre il prolungamento della
esistenza normale delle Camere senza un limite di tempo è escluso dalla
Costituzione ed ammesso soltanto in caso di guerra, tale prolungamento deve
inoltre essere deliberato con una legge (art. 60).
Solo normale amministrazione
costituzionale (per garantire la continuità del funzionamento del
Parlamento).
|
► La
convocazione delle Camere:
Art.61, 1°:
La prima riunione ha luogo non
oltre il 20° giorno.
Art. 62:
Le Camere si riuniscono di
diritto il 1° giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria per iniziativa
1. del
suo Presidente
2. del
Presidente della Repubblica
3. di
1/3 dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
► Pubblicità
delle sedute (64, 2°):
Tuttavia possono deliberare di
adunarsi in seduta comune.
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|
► La cessazione dell’ufficio (88):
1. fine
legislatura (5 anni) – guerra
2. Presidente
della Repubblica / sciogliere anticipatamente le Camere (- ultimi 6 mesi della
sua legislatura).
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► Il
numero legale (64, 3°):
Deliberazioni valide: maggioranza
dei componenti o maggioranza speciale (Cost.)
La maggioranza dei componenti è
presunta / - chieda la verifica.
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► Computo
degli astenuti:
Camera = assenti
Senato = presenti, calcolati ai
fini della determinazione della maggioranza.
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► Votazioni:
1. palesi
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2. segrete
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|
► Ordine
del giorno:
Le Camere non possono,
normalmente, discutere o deliberare su materie che non siano all’ordine del
giorno e ciò in ossequio ad una regola democratica secondo la quale bisogna
conoscere gli argomenti sui quali si è chiamati a deliberare e non possono
essere ammesse decisioni prese di sorpresa.
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► Programmazione
dei lavori:
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► Gli
interna corporis:
Atti e attività compiuti all’interno
delle Camere e di cui è esclusa la sindacabilità da parte di organi esterni.
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► Ostruzionismo:
Si intende l’uso esasperato degli
strumenti procedurali messi a disposizione dei parlamentari ed attinenti al
procedimento di formazione della volontà camerale,
al fine di ritardare, ostacolare
od impedire la formazione di detta volontà.
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Þ FORMAZIONE
DELLE LEGGI (artt. 70- 82):
► Funzione
legislativa:
Secondo il principio della
separazione dei poteri spetta alle Camere (+ Consigli regionali) di emanare le
norme costitutive dell’ordinamento giuridico dello Stato complessivamente
inteso.
Tuttavia anche il Governo può
porre in essere atti contenenti norme giuridiche.
|
Leggi formali:
|
La legge formale è un atto
complesso eguale alla cui formazione, cioè, partecipano in posizione di
parità ambedue le Camere mediante una manifestazione di volontà che si
concreta nella approvazione del medesimo testo:
Art. 70: “la funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.
Le norme giuridiche poste in
essere dalle Camere sono contenute in atti dotati di una particolare
efficacia, consistente nella idoneità ad innovare l’ordine legislativo
preesistente, sia integrandolo mediante la posizione di nuove norme, sia
modificandolo, mediante l’abrogazione di leggi successive disciplinanti la
stessa materia o la loro sostituzione, totale o parziale.
|
||
|
Forza di legge:
|
L’efficacia della legge formale
può dispiegarsi
o attivamente, nel senso della
“prevalenza” della legge sugli altri atti ad essa gerarchicamente
subordinati,
o passivamente, nel senso della
“resistenza” della legge agli atti gerarchicamente subordinati che si pongano
con essa in contrasto.
|
||
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Valore di legge:
|
Sarebbe dato dal particolare
regime giuridico della legge e degli atti ad essa equiparati consistente
nella loro sottoposizione al solo controllo di legittimità della Corte
costituzionale;
in tal senso il valore di legge
costituisce un ulteriore connotato di quegli atti che, oltre a possedere la
forza propria della legge formale, sono sottoponibili al sindacato di
legittimità costituzionale.
|
||
► Fasi
del procedimento di formazione della legge:
Il procedimento di formazione delle leggi si articola
nelle seguenti fasi:
1.
fase introduttiva
iniziativa
legislativa.
2.
fase costitutiva
approvazione
delle Camere.
3.
fase integrativa dell’efficacia
la
promulgazione e la pubblicazione.
Art. 70:
“La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere”.
Posizione di parità: devono
approvare lo stesso testo.
► Iniziativa
legislativa:
consiste nella presentazione di
un progetto di legge ad una delle Camere.
Titolari del potere di
iniziativa:
1. governo
(71) = disegno di legge
2. parlamentari
(71) = progetto di legge
3. corpo
elettorale (71,2°) = 50.000 elettori, progetto redatto in articoli
4. CNEL
(99)
5. consigli
regionali (121)
6. consigli
comunali (133).
► Procedimento
ordinario (art. 72,1°):
1. disegno
di legge / proposta di legge
Secondo quanto dispone l’art. 72,
1° co.,
il progetto di legge viene
preliminarmente esaminato e discusso da una
commissione legislativa
competente nella materia alla quale il progetto si riferisce
e che, in questo caso, svolge il suo lavoro in sede
referente.
la commissione non si limita a
svolgere una funzione istruttoria del progetto al suo esame ma può anche
proporre modifiche al testo originario e redigere, qualora siano presentati più
progetti di legge su un medesimo oggetto, un testo unificato
2. Commissione / può
anche proporre modifiche
Esaurito l’esame preliminare, la
commissione trasmette all’Assemblea il progetto di legge, accompagnandolo con
una o più relazioni.
3.
Assemblea
a) Discussione
se non
favorevole: si arresta;
se favorevole
al progetto:
b) esame
articoli
c) approvazione
articolo per articolo
d) voto
finale (palese) dell’intero testo
4.
Passa all’altra camera con lo stesso
procedimento
se modifica:
si ripete tutto (navetta).
|
Riserve di legge:
|
Il procedimento ordinario deve
essere adottato (a norma dell’art. 72, 4° co.) per i disegni di legge in
materia:
1) costituzionale;
2) elettorale;
3) di
delegazione legislativa;
4) di
autorizzazione a ratificare i trattati internazionali;
5) di
approvazione di bilanci e consuntivi.
|
► Procedimento
abbreviato (art. 72, 2°):
L’art. 72, 2° co. dispone che i
regolamenti camerali possono stabilire procedimenti abbreviati per i progetti
di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Non è un procedimento diverso
rispetto a quello ordinario ma comporta soltanto una riduzione dei suoi termini
interni.
La richiesta della procedura
abbreviata / urgenza / riduzione dei termini.
Dichiarazione d’urgenza:
deliberata dall’assemblea per alzata di mano.
®
Camera
1. Governo
2. presidente
di gruppo
3. 10
deputati
®
Senato (i termini si riducono di 1/2):
1. proponente
2. Presidente
commissione competente
3. 8
senatori
► Procedimento
decentrato (artt. 74, 72):
La peculiarità di questo
procedimento consiste nel fatto che le commissioni legislative non si limitano
(come nel procedimento ordinario) ad esaminare il progetto di legge, ma anche
lo approvano.
Per questo è definito decentrato, perché, appunto, non si
svolge innanzi all’intera Assemblea (in aula come si dice in gergo) ma in sede
decentrata, vale a dire innanzi alla commissione legislativa competente per
materia.
In questo caso la commissione
svolge i suoi lavori in sede deliberante.
Commissione in sede deliberante.
¯
Commissioni legislative
competenti per materia: esaminano e approvano il progetto di
legge.
► Procedimento
misto:
Introdotto dai regolamenti
parlamentari.
Oltre che in sede referente
(procedimento ordinario) ed in sede deliberante (procedimento decentrato)le
commissioni legislative possono svolgere i lavori in sede redigente.
Il procedimento misto consiste in
una suddivisione del lavoro legislativo fra la commissione e l’Assemblea.
Collaborazione e suddivisione del
lavoro fra Commissione in sede redigente e Assemblea.
|
Navetta:
|
entrambe le Camere devono
approvare il medesimo progetto di legge nel medesimo testo.
|
|
Emendamenti:
|
modifiche parziali del testo.
|
|
Le commissioni filtro:
|
I regolamenti parlamentari
stabiliscono che i presidenti di ciascuna Camera possono disporre che su un
progetto di legge assegnato ad una commissione sia sentito il parere di
un’altra commissione.
|
®
Il procedimento di formazione adottato da una
Camera non vincola anche l’altra.
► Promulgazione
(73):
Costituisce, assieme alla
pubblicazione, l’ultima fase del procedimento di formazione della legge, quella
integrativa dell’efficacia (non attiene alla fase dell’approvazione).
La legge approvata viene trasmessa, a cura del Presidente
della Camera che l’ha approvata per ultima, al Presidente della Repubblica per
la promulgazione.
Deve avvenire entro 1 mese dall’approvazione
e consiste in un decreto del Presidente della Repubblica.
|
Art. 74
|
Il rinvio presidenziale
delle leggi:
il Presidente della Repubblica
non è tenuto a promulgare le leggi.
Avvalendosi del potere
conferitogli dalla Costituzione (art. 74) egli può rinviare la legge alle
Camere entro lo stesso termine previsto dalla promulgazione, accompagnandola
con un messaggio nel quale esporrà i motivi per cui ha ritenuto di non dover
promulgare e chiedere una nuova deliberazione.
Può porre a base del rinvio
della legge alle Camere motivi relativi:
-
sia alla legittimità formale
della legge
quando il
suo procedimento di formazione non sia stato quello previsto nella
Costituzione
-
sia alla legittimità sostanziale
quando la
norma contenuta nella legge sia in contrasto con una norma contenuta nella
Costituzione, il che non è ammissibile in regime di Costituzione rigida.
-
sia motivi relativi al merito
costituzionale
valutazione
obiettiva del suo contenuto (no valutazione strettamente politica).
Esercita così sulle Camere un
potere che può essere di legittimità sostanziale o formale.
Il controllo svolto mediante il
rinvio si risolve in un atto che non ha valore definitivo e decisivo
|
► Pubblicazione
(73,3°):
Costituisce, assieme alla
promulgazione, l’ultima fase del procedimento di formazione della legge, quella
integrativa dell’efficacia.
Avviene ad opera e sotto la
responsabilità del ministro di grazia e giustizia (guardasigilli) e consiste,
tecnicamente:
1. nell’apposizione
da parte del ministro del visto (con il quale attesta la regolarità formale del
documento)
2. nell’apposizione
del “gran sigillo dello Stato” (che vale come autenticazione)
3. nella
inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana
4. e
nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Alla pubblicazione delle leggi si
deve provvedere “subito dopo la promulgazione”.
► Entrata
in vigore:
La legge diviene obbligatoria per
tutti i soggetti ai quali è indirizzata.
La legge entra in vigore:
nel 15° giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vacatio legis),
e da quel momento sorge la
presunzione assoluta che tutti i suoi destinatari la conoscano, per cui essi
sono tenuti comunque ad osservarla e non possono invocare a loro scusante il
fatto di non aver preso visione del testo (ignorantia legis non excusat).
v. art 5 c.p.
la data è quella del decreto di
promulgazione
il numero è quello della sua
inserzione nella Raccolta Ufficiale.
► Promulgazione
/ pubblicazione / entrata in vigore:
1)
Presidente della Camera (ultima
approvazione) / trasmette / a Presidente della Repubblica.
Presidente
della Repubblica / promulga / < 1 mese /dall’approvazione
2)
Consiste: decreto del Presidente della
Repubblica.
Mediante la promulgazione il Presidente
della Repubblica:
a) Attesta
che la legge è stata approvata dalle due Camere.
b) Dichiara
la sua volontà di promulgare la legge.
c) Ordina
la pubblicazione della legge e vi appone la clausola esecutiva.
3)
Ministro di grazia e giustizia:
a) Appone
il proprio visto alla legge (regolarità formale)
b) Appone
il sigillo dello Stato all’atto (autenticazione)
c) Cura
l’inserzione della legge nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
d) Cura
la pubblicazione nella G.U.
4)
Vacatio legis (15 gg.)
5)
Entrata in vigore
► Procedura
aggravata (138):
leggi di revisione della Cost. e
altre leggi costituzionali
1° co.
1. I
deliberazione
2. dopo
3 mesi
3. II
deliberazione _ maggioranza assoluta: 50% + 1
2° co.
1. pubblicazione
progetto (G.U.)
2. prima
3 mesi: le leggi possono essere sottoposte a referendum popolare quando ne
facciano domanda:
a) 1/5
membri della Camera
b) 500.000
elettori
c) 5
consigli regionali
-
referendum popolare
-
Presidente della Repubblica con decreto indice
il referendum.
3° co.
Approvazione + 2/3 = no
referendum
¯
Tutela:
|
Scopo di garantire e proteggere
il nostro ordinamento democratico.
|
Con la consapevolezza che negli
anni potessero rivelarsi necessari dei cambiamenti.
|
®
Doppia deliberazione da parte delle Camere
®
Maggioranza assoluta nella seconda approvazione
®
Non si trasforma in legge ma resta un progetto
per 3 mesi (possibile referendum).
► Referendum:
Entro 3 mesi dalla
pubblicazione del progetto nella G.U.
®
500.000 elettori,
®
1/5 dei membri di ciascuna Camera,
®
5 Consigli regionali
possono richiedere che il
progetto di revisione costituzionale o di legge costituzionale
sia sottoposto a referendum
popolare.
Il referendum è indetto con
decreto del Presidente della Repubblica ed il progetto sul quale il corpo
elettorale è chiamato a pronunciarsi si intende approvato dal corpo elettorale
qualora abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi, esclusi cioè i voti
nulli e le schede valide.
Se tale maggioranza non è raggiunta il progetto è
respinto.
Il referendum non è obbligatorio
ma facoltativo. Pertanto i 3 mesi possono decorrere senza che esso venga
richiesto.
In tal caso il progetto si intende tacitamente approvato
dal corpo elettorale che , pur avendone il potere, non lo ha richiesto.
Il progetto di revisione
costituzionale o di legge costituzionale approvato
Espressamente (tramite
referendum) o
Tacitamente (dal corpo
elettorale)
Si trasforma in legge, legge che
sarà promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nelle forme
dovute.
Qualora però nella seconda
deliberazione il progetto venga approvato da ciascuna Camera a maggioranza
di 2/3 dei suoi componenti , esso si trasforma in legge, che verrà
promulgata e pubblicata.
In tale ipotesi non è prevista la
possibilità di sottoporre il progetto stesso a referendum e ciò perché si ha la
presunzione assoluta che anche il corpo elettorale i cui rappresentanti hanno
dato, con una percentuale molto alta, voto favorevole al progetto abbia
approvata la legge costituzionale.
► Leggi
di revisione:
Sono le leggi che disciplinano
una materia in modo difforme rispetto alla disciplina contenuta nella
costituzione o in altre leggi costituzionali.
► Altre
leggi costituzionali:
Sono le leggi che la stessa costituzione
qualifica in tal modo, ad esempio le leggi con cui sono stati adottati gli
statuti delle regioni speciali.
Tali leggi sono integrative della
Costituzione.
► Leggi
in materia costituzionale:
Per le quali è previsto il
procedimento ordinario non essendo sempre possibile stabilire quando una legge
integri la costituzione.
Si ritiene che spetti al
Parlamento scegliere tra il procedimento ordinario richiesto per le leggi in
materia costituzionale, e il procedimento aggravato richiesto per le altre leggi
costituzionali.
► Rottura
della costituzione:
Si verifica quando una legge
contenuta nella Costituzione si ponga in contrasto con un’altra norma o un
principio contenuti sempre nella stessa Costituzione.
► I
limiti alla revisione costituzionale:
Art. 139:
“la forma repubblicana non
può essere oggetto di revisione costituzionale”.
► Indirizzo
politico:
Costituisce un’attività dello
Stato (no funzione).
L’attività di indirizzo politico
risponde all’esigenza di far precedere alla distribuzione dei vari compiti
statali fra molteplici organi forniti di autonomia ed al loro esercizio nella
successione nel tempo un momento di impulso unitario e di coordinazione,
affinché essi si svolgano in modo armonico per tutto il periodo necessario ad
assicurare il risultato che se ne attende.
L’indirizzo politico concerne la
condotta ed il governo di ogni comunità sociale, per cui esso appare
strettamente collegato con l’azione di governo: non può aversi infatti
l’indirizzo politico senza che vi sia una azione di governo senza che vi sia un
indirizzo politico.
L’azione politica o di governo
così considerata viene riferita ad ogni comunità sociale, per il fatto che ogni
comunità sociale si costituisce in funzione del conseguimento di un fine; e fra
le varie comunità quella statale che è la società politica per eccellenza.
L’attività in esame può essere
distinta in 3 fasi:
1.
fase teleologica:
relativa alla
determinazione dei fini dell’azione statale.
2.
fase strumentale:
nel corso
della quale gli organi di indirizzo politico (individuati i fini) predispongono
un apparato organizzativo ed i mezzi materiali necessari (o si avvalgono
dell’uno o degli altri in quanto già predisposti) per tradurre in risultati
giuridici la volontà programmata e conseguire i fini.
3.
fase effettuale:
si svolge
mediante una serie di atti nei quali i fini programmati trovano concreta
attuazione.
Nella forma di Governo
parlamentare gli organi ai quali spetta di svolgere l’attività di
indirizzo politico sono il Parlamento ed il Governo i quali
agiscono in stretto coordinamento tra loro, coordinamento che si
instaura al momento in cui il governo ottiene la fiducia da parte della
maggioranza di ambedue le Camere.
Infatti le Camere partecipano
alla fase della determinazione dell’indirizzo politico:
-
sia approvando il programma del Governo mediante
il loro voto favorevole sulla mozione di fiducia;
-
sia mediante una serie di atti di direzione
politica (ordini del giorno, mozioni, risoluzioni) diretti a modificare o ad
integrare il programma originariamente concordato ovvero ad impegnare il
Governo e la pubblica amministrazione a dargli puntuale attuazione;
-
sia con l’approvazione della mozione di
sfiducia.
Poi:
approvazione della legge di
bilancio (fase strumentale): legge con la quale i mezzi finanziari reperiti
attraverso il gettito delle imposte vengono normativamente ripartiti (in vista
dei fini da raggiungere) fra i vari settori dell’attività statale.
N.B.: no funzione
giurisdizionale: in quanto estranea alle 3 fasi dell’indirizzo politico.
Atti mediante i quali le Camere
svolgono l’attività di indirizzo politico:
1)
Mozione di fiducia (94, 3°)
Art. 94: “Entro 10 giorni
dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia”.
I 10 giorni decorrono dalla prestazione
del giuramento dei membri del Governo nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Il Governo, a mezzo del
Presidente del Consiglio, espone ad ambedue le Camere il programma che intende
svolgere;
successivamente si apre la
discussione su tali dichiarazioni
che si conclude con la
presentazione, da parte dei gruppi di maggioranza, di una mozione di fiducia
che deve essere motivata e votata per appello nominale.
Maggioranza dei presenti (no
maggioranza qualificata).
2) Le
leggi di indirizzo politico
Leggi mediante le quali il
Parlamento partecipa direttamente alla direzione politica dello Stato.
1. Legge
di approvazione del bilancio (81, 100);
2. Legge
finanziaria (l.n. 362/1988);
3.
Leggi di approvazione dei programmi
economici;
4. Legge di autorizzazione alla
ratifica dei trattati internazionali (80):
Costituiscono
una fonte del diritto internazionale (assieme alle consuetudini e ai principi
generali del diritto).
In particolare
costituiscono il diritto internazionale pattizio (= norme consuetudinarie).
Come atto
esterno all’ordinamento italiano acquista efficacia nell’ambito interno in
seguito ad un apposito ordine di esecuzione che viene normalmente adottato con
un decreto presidenziale oppure inserito nella legge di autorizzazione alla
ratifica .
5. Leggi
di concessione dell’amnistia e dell’indulto (79):
“L’amnistia e
l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei
componenti di ciascuna Camera (maggioranza qualificata), in ogni suo articolo e
nella votazione finale”.
Espressione
della discrezionalità politica del Parlamento sia in ordine al momento in cui
adottarla sia in relazione alle categorie di reati da porre ad oggetto dei
provvedimenti di clemenza.
Amnistia =
estingue il reato, se vi è stata condanna, l’esecuzione della stessa e delle
pene accessorie.
Indulto
= condona in tutto o in parte la pena (senza estinguere il reato) o la commuta
in altra minore.
In ogni caso
non si applicano ai reati commessi successivamente alla presentazione del
disegno di legge.
3)
La deliberazione dello stato di guerra
(78, 87):
Art. 78:
“Le Camere deliberano lo stato di
guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.
Art. 87:
Spetta poi al Presidente della
Repubblica dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Spetta alle Camere, quali
assemblee elettive direttamente rappresentative della volontà popolare, la
decisione.
4) Le
procedure di indirizzo, di controllo e di informazione:
®
Procedure di indirizzo:
Atti unilaterali mediante i quali
le Camere esercitano la loro attività di indirizzo politico.
1.
Mozione
Ha il fine di
promuovere una deliberazione dell’Assemblea su un determinato argomento.
2.
Risoluzione
Alla Camera: è
diretta a manifestare o a definire indirizzi su specifici argomenti.
®
Procedure di controllo e di informazione:
Il Governo è sottoposto ad un
continuo controllo da parte delle Camere per quanto concerne lo svolgimento
della sua attività politico-amministrativa giacchè, concedendogli la fiducia,
le Camere lo impegnano ad attuare quel determinato indirizzo politico con esse
concordato.
Le Camere devono essere in grado di conoscere anche nei
particolari l’attività svolta dal Governo e dagli organi dipendenti per potere
accertare se essa corrisponda all’indirizzo politico concordato.
1.
Interrogazione
Consiste nella semplice domanda rivolta da un
parlamentare per iscritto al Governo (o ad un singolo ministro) per conoscere
se in fatto sia vero , se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia
esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o
abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
2.
Interpellanza
Consiste nella
domanda rivolta per iscritto al Governo (o ministro) circa i motivi o gli
intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardano determinati
aspetti della sua politica.
3.
Inchieste parlamentari (art. 82):
Possono essere
disposte da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse
a) inchieste
politiche
b) inchieste
legislative
5)
Mozione di sfiducia (94):
Le Camere possono porre termine
al rapporto che le lega al Governo con l’approvazione di una mozione di
sfiducia.
In seguito all’approvazione di
tale mozione da parte anche solo di una delle Camere il Governo deve presentare
le sue dimissioni al Presidente della Repubblica e si apre la crisi di Governo.
Mutamento della maggioranza parlamentare.
Nessun Governo fino ad oggi è
stato costretto a dimettersi a seguito dell’approvazione di una mozione di
sfiducia, tutte le crisi sono state extraparlamentari.
Crisi di governo: crisi
parlamentare.
La Costituzione contiene una
precisa regolamentazione _ art. 94:
1. motivata
e votata per appello nominale
2. firmata
da almeno 1/10 dei componenti la Camera
3. non
può essere messa in discussione prima di 3 gg.
Dalla sua
presentazione al fine di evitare votazioni di sorpresa (c.d. “assalti alla
diligenza”).
E consentire
che il voto sia l’espressione meditata e sicura della volontà della maggioranza
parlamentare.
Sfiducia al singolo ministro:
Qualora le Camere lo ritengano
responsabile per gli atti del suo dicastero.
1995 _ Ministro di grazia e
giustizia Filippo Mancuso
il quale ha rifiutato di dare le
dimissioni sollevando conflitto di attribuzione davanti alla Corte
Costituzionale. Quest’ultima (sent. n. 7 del 1996) ha respinto il ricorso del
Ministro convalidando pertanto il decreto del Presidente della Repubblica, con
cui, in ottemperanza al voto parlamentare, si era affidato ad interim
l’incarico ministeriale al Presidente del Consiglio.
La mozione di sfiducia
individuale, dopo la citata pronuncia della Corte Costituzionale, fa ormai
parte in positivo del nostro ordinamento costituzionale.
¹
Mancata fiducia iniziale:
Il Governo presentatosi alle
Camere dopo la sua formazione, non ne ottiene la fiducia
4 casi, l’ultimo nel 1987:
Gabinetto Fanfani: Governi senza una maggioranza precostituita.
¹
Voto di sfiducia:
Si ha quando la fiducia, già
concessa, viene revocata dalle Camere con l’approvazione della mozione di
sfiducia.
Il Governo al quale le Camere
hanno votato la sfiducia (o negato la fiducia iniziale) ha l’obbligo giuridico
di dimettersi.
Se non si dimettesse spetterebbe
al Presidente della Repubblica revocarlo dalla carica per ripristinare la
legalità costituzionale (è questo l’unico caso in cui nella nostra forma di
Governo, il Presidente della Repubblica può revocare il Governo).
¹
Questione di fiducia:
Materia regolata dalla prassi,
art. 116 del regolamento della Camera.
E’ posta dallo stesso Governo
tutte le volte che esso, temendo colpi di mano da parte di una maggioranza,
divenuta incerta, soprattutto in sede di votazioni a scrutinio segreto voglia
assicurarsene l’appoggio allorquando si tratti di una votazione su un atto (es.
articolo di un progetto di legge,…) il cui risultato, negativo o positivo,
ritenga essenziale per il proseguimento della sua azione politica.
“Fiducia tecnica”:
Per significare che la questione
non coinvolge direttamente l’azione globale del Governo ma soltanto aspetti
procedurali o il rispetto di scadenze costituzionali.
Un efficace strumento per
superare l’ostruzionismo di minoranze parlamentari e per ottenere decisioni più
tempestive.
Crisi determinata dal rigetto
della questione di fiducia posta dal Governo Prodi, battuto alla Camera dei
deputati con 313 voti contrari e 312 voti favorevoli, il 9 ottobre 1999.
¹
Tutte le crisi finora verificatesi sono state
extraparlamentari.
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