Parlamento




Le Camere (artt. 55-69)

La formazione delle leggi (artt. 70-82)



Þ    LE CAMERE (artt. 55-69)



Il potere legislativo è attribuito al Parlamento che, a norma dell’art. 55, si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

nel nostro ordinamento il Parlamento è un organo complesso perché formato da due organi (collegiali).



Sistema bicamerale:

a)    Camera dei deputati

b)    Senato della Repubblica.



    Bicameralismo perfetto:

Le due Camere svolgono le stesse funzioni: 2 Camere con funzioni legislative





    Seduta comune (55,2°)



Il Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere, che è un organo a sé stante e, più specificatamente è un organo collegiale che non esercita funzioni legislative bensì funzioni di diversa natura tassativamente indicate nella Cost.:

1.    elezione del Presidente della Repubblica + delegati delle regioni (83)

2.    giuramento del Presidente della Repubblica (91)

3.    messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica (90,2°)

4.    elezione 1/3 CSM, 8 giudici (104,4°)

5.    elezione 5 giudici costituzionali (135,1°)

6.    compilazione ogni 9 anni cittadini / sorteggiati / 16 giudici / per giudizi / accusa / Presidente della Repubblica.





    Rappresentanza politica:



Nella rappresentanza politica:

a)    Gli eletti non rappresentano i loro elettori ma un’entità astratta, la nazione, o se si vuole, l’intera collettività popolare;

b)    Non esiste alcun rapporto giuridico fra rappresentanti e rappresentati, anzi, a norma dell’art. 67, i rappresentanti esercitano le loro funzioni “senza vincolo di mandato”;

c)    Non esiste la possibilità degli elettori di revocare gli eletti;

d)    Il rapporto è esclusivamente bilatero.



¹         

    Rappresentazione:



Attiene al momento della libertà e trova il suo fondamento nel consenso, nella corrispondenza, nella adesione al sentimento (in senso etimologico) popolare,

in una parola nella consonanza che si viene a stabilire fra governati e governanti quando i governanti riescono a tradurre in formule giuridiche, e quindi a tutelare, i valori che si manifestano come preminenti nella comunità che li ha espressi.





    Sistemi elettorali:



La locuzione sistemi elettorali sta ad indicare ogni complesso di norme che regola la ripartizione dei seggi per la rappresentanza di un determinato corpo elettorale.



Principale distinzione:

- Sistemi maggioritari:

si assegnano ai candidati che abbiano ottenuto la maggioranza i seggi attribuiti al collegio; si privilegia la stabilità politica rispetto alla rappresentatività delle assemblee elettive.

- Sistema proporzionale:

si propone di assicurare alle diverse parti politiche un numero di seggi in proporzione ai voti ottenuti.





    Elettorato attivo:



Le Camere sono elette dai cittadini che godono del diritto di elettorato attivo, in particolare sono elettori:

Camera: cittadini maggiorenni (48,1°)

Senato: cittadini che abbiano compiuto il 25° anno di età.





    Elettorato passivo:



Sono invece eleggibili:

Camera: tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età (56,2°)

Senato: gli elettori che hanno compiuto il 40° anno (58,2°).





    Voto (48):

1.    personale

2.    eguale

3.    libero

4.    segreto

5.    dovere civico.





    Procedimento elettorale:



1.    Si apre con il decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri che indice le elezioni (87).

      Le elezioni delle nuove camere devono avere luogo entro 70 gg.dalla fine della legislatura (61).



2.    Designazione dei candidati & presentazione delle candidature: la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da un numero di elettori.



3.    Con la presentazione e la pubblicazione delle candidature si apre la campagna elettorale che dura fino al giorno precedente la votazione (par condicio).





    Elezione del Senato (57):



Sistema elettorale maggioritario ad unico turno, con correttivo proporzionale.

L’elezione avviene su base regionale.

Il seggio è attribuito al candidato che otterrà nel collegio la maggioranza, anche relativa, dei voti.

Con tale sistema vengono assegnati 238 seggi.

I rimanenti 77 sono attribuiti con il c.d. “recupero proporzionale” e cioè assegnati ai gruppi di candidati collegati che hanno ottenuto la somma più elevata di voti non utilizzati per ottenere i seggi nei collegi uninominali.





    Elezione della Camera:



Sistema elettorale maggioritario a turno unico, con correttivo proporzionale.

Scorporo proporzionale: l’assegnazione di ¼ dei seggi con il metodo proporzionale.

2 schede: candidato / lista.





    Differenziazione fra le due Camere:



1.    Età diversa:

Camera: 18 (att.)  /  25 (pass.)

Senato: 25 (att.)  /  40 (pass.).



2.    Numero:

Camera: 630,

Senato: 315.



3.    Il rapporto rappresentativo: è più elevato per il Senato.



4.    Sono parzialmente diversi i sistemi elettorali per l’elezione.



5.    La Camera è interamente elettiva, mentre nel Senato fanno parte anche i senatori a vita.





    Incompatibilità (es. 65,2; 84,2):



Per i componenti di alcune categorie è stato stabilito che essi non possano ricoprire contemporaneamente all’ufficio di parlamentare un altro ufficio e debbano scegliere fra i due.



Alcune delle cause di incompatibilità sono previste nella Cost.:



1)    Fra senatore e deputato (65);



2)    Fra membro del Parlamento e Presidente della Repubblica (84);



3)    Fra membro del Parlamento e membro del Consiglio superiore della magistratura (104) o della Corte costituzionale (135).









    Ineleggibilità:



Vengono escluse dall’elezione all’ufficio di deputato o senatore alcune categorie di parsone che ricoprono determinati uffici.



Secondo il T.U. 30 marzo 1957, le persone colpite da cause di ineleggibilità possono essere distinte in tre gruppi:



1)    Persone che ricoprono determinati uffici, avvalendosi dei quali potrebbero esercitare a loro favore pressioni su alcuni elettori:

es.: i prefetti, il capo e il vice capo della polizia, ammiragli, i sindaci di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;



2)    Persone che abbiano impiego da governi esteri al fine di impedire possibili interferenze straniere nello svolgimento delle elezioni;



3)    Persone che sono legate allo Stato da particolari rapporti economici, in modo da evitare che i loro interessi personali possano interferire con lo svolgimento del mandato parlamentare:

es.: concessionari di pubblici servizi, i dirigenti di società sussidiate dallo Stato…









    Verifica delle elezioni:



1.    Controllo di delibazione:



Mira ad accertare la validità dell’elezione sotto il duplice profilo:



®     sia nella sussistenza dell’eletto dei requisiti per la validità dell’ammissione nell’ufficio (capacita elettorato att. e pass., cause ineleggibilità ed incompatibilità),

®     sia della regolarità delle operazioni elettorali.



Fase avente natura amministrativa;

Per accertare validità: o convalida o contestazione.





2.    Giudizio di contestazione



Fase eventuale.

®     Sia per il suo oggetto: un diritto pubblico soggettivo,

®     Sia per le sue modalità di svolgimento: il contraddittorio fra le parti,



Implica l’esercizio di una funzione materialmente giurisdizionale e costituisce un’ eccezione al principio secondo il quale la funzione giurisdizionale dovrebbe essere affidata esclusivamente ai giudici ordinari (102, 1°)











    Status di parlamentare:



Guarentigie: per libero esercizio delle loro funzioni.



1.  
Irresponsabilità per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

68,1° + 122
(consiglieri regionali)






2.  

Guarentigie delle libertà

a)    personale e domiciliare
b)    di comunicazione e corrispondenza.

68,2°-3°






3.  
Divieto di mandato imperativo:
ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione (no elettori) ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Principio attenuato: partiti politici.

Regolamenti parlamentari






4.  
Indennità parlamentare: assegno vitalizio

69






5.  
I Parlamentari pubblici impiegati: non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

98,2°






6.  
Le guarentigie delle camere nel loro complesso
immunità della sede – ordine Presidente Assemblea.








7.  
Sanzioni disciplinari a carico dei parlamentari:
1.    richiamo all’ordine,
2.    esclusione dall’aula.
3.    censura, con l’interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un determinato periodo.













    Regolamenti parlamentari:



Art. 64
Secondo quanto dispone l’art. 64, 1° co.:
“Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti nell’esercizio del potere di autonormazione.”

I regolamenti possono definirsi come:

un complesso di disposizioni che ciascuna Camera vota nell’esercizio del suo potere di autonormazione onde disciplinare la procedura per

®      lo svolgimento dei suoi lavori,

®      la sua organizzazione

®      ed i suoi rapporti con gli altri organi costituzionali,
ed in primo luogo con il Governo e con gli organi a rilevanza costituzionale,
oltre che con gli estranei che vengono ammessi nelle sedi delle Camere sia per assistere alle sedute sia per accedere agli uffici o per collaborare con le stesse nell’esercizio di alcune loro funzioni.

Fonte del diritto ma no scala gerarchica.
Rapporto con le altre fonti: separazione delle competenze.

Nell’esercizio del suo potere di autonormazione
Per disciplinare
¯         
¯         
¯         
Procedura per lo svolgimento dei suoi lavori
Sua organizzazione
Suoi rapporti con gli altri organi





    Presidente delle assemblee legislative:



Imparzialità.

1.    Presidente & Ufficio di presidenza = Camera

2.    Presidente & Consiglio di presidenza = Senato

Art. 63:“Ciascuna camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’ufficio di presidenza”.





    Gruppi parlamentari:



Partiti politici.

20 deputati // 10 senatori.





    Commissioni permanenti:



Organi unicamerali.

Organi interni a ciascuna Camera (= composizione politica)




®      
Unicamerali
=
Solo deputati o senatori
Organi





®      
Bicamerali
=
Entrambi





    Giunte parlamentari:



Organi unicamerali:

Sono organi permanenti e interni alle due Camere, i cui componenti vengono nominati dal Presidente dell’Assemblea in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. Tali giunte hanno funzioni consultive ed extra legislative



Senato:

1.    giunta per il regolamento

2.    giunta delle elezioni e delle immunità

3.    giunta per gli affari delle comunità europee



Camera:

1.    giunta per il regolamento

2.    giunta delle elezioni

3.    giunta per le autorizzazioni a procedere ai sensi dell’art. 68 Cost.



¹        commissioni d’inchiesta:

vengono nominate ed operano solo in caso di necessità.





    Organi bicamerali:



Organi composti pariteticamente da deputati e da senatori e collegati, strutturalmente e funzionalmente, con l’ordinamento delle Camere.



1.    commissione d’inchiesta (organo straordinario)

2.    commissione parlamentare per le questioni regionali

3.    commissione per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi











    La legislatura:



Si indica il periodo che va dalla prima riunione delle Assemblee al giorno del loro scioglimento (normale o anticipato). 5 anni.

Con la fine della legislatura decadono tutti i progetti di legge che non siano stati ancora approvati da entrambi i rami del Parlamento.







    Prorogatio:



art. 61
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”.

Mentre il prolungamento della esistenza normale delle Camere senza un limite di tempo è escluso dalla Costituzione ed ammesso soltanto in caso di guerra, tale prolungamento deve inoltre essere deliberato con una legge (art. 60).

Solo normale amministrazione costituzionale (per garantire la continuità del funzionamento del Parlamento).







    La convocazione delle Camere:



Art.61, 1°:

La prima riunione ha luogo non oltre il 20° giorno.



Art. 62:

Le Camere si riuniscono di diritto il 1° giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa

1.    del suo Presidente

2.    del Presidente della Repubblica

3.    di 1/3 dei suoi componenti.



Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.







    Pubblicità delle sedute (64, 2°):



Tuttavia possono deliberare di adunarsi in seduta comune.










    La cessazione dell’ufficio (88):




1.    fine legislatura (5 anni) – guerra

2.    Presidente della Repubblica / sciogliere anticipatamente le Camere (- ultimi 6 mesi della sua legislatura).










    Il numero legale (64, 3°):



Deliberazioni valide: maggioranza dei componenti o maggioranza speciale (Cost.)

La maggioranza dei componenti è presunta / - chieda la verifica.










    Computo degli astenuti:



Camera = assenti

Senato = presenti, calcolati ai fini della determinazione della maggioranza.










    Votazioni:



1.    palesi







2.    segrete
















    Ordine del giorno:



Le Camere non possono, normalmente, discutere o deliberare su materie che non siano all’ordine del giorno e ciò in ossequio ad una regola democratica secondo la quale bisogna conoscere gli argomenti sui quali si è chiamati a deliberare e non possono essere ammesse decisioni prese di sorpresa.










    Programmazione dei lavori:










    Gli interna corporis:



Atti e attività compiuti all’interno delle Camere e di cui è esclusa la sindacabilità da parte di organi esterni.










    Ostruzionismo:



Si intende l’uso esasperato degli strumenti procedurali messi a disposizione dei parlamentari ed attinenti al procedimento di formazione della volontà camerale,

al fine di ritardare, ostacolare od impedire la formazione di detta volontà.




















Þ    FORMAZIONE DELLE LEGGI (artt. 70- 82):



    Funzione legislativa:



Secondo il principio della separazione dei poteri spetta alle Camere (+ Consigli regionali) di emanare le norme costitutive dell’ordinamento giuridico dello Stato complessivamente inteso.

Tuttavia anche il Governo può porre in essere atti contenenti norme giuridiche.



Leggi formali:
La legge formale è un atto complesso eguale alla cui formazione, cioè, partecipano in posizione di parità ambedue le Camere mediante una manifestazione di volontà che si concreta nella approvazione del medesimo testo:
Art. 70: “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.

Le norme giuridiche poste in essere dalle Camere sono contenute in atti dotati di una particolare efficacia, consistente nella idoneità ad innovare l’ordine legislativo preesistente, sia integrandolo mediante la posizione di nuove norme, sia modificandolo, mediante l’abrogazione di leggi successive disciplinanti la stessa materia o la loro sostituzione, totale o parziale.

Forza di legge:
L’efficacia della legge formale può dispiegarsi
o attivamente, nel senso della “prevalenza” della legge sugli altri atti ad essa gerarchicamente subordinati,
o passivamente, nel senso della “resistenza” della legge agli atti gerarchicamente subordinati che si pongano con essa in contrasto.

Valore di legge:
Sarebbe dato dal particolare regime giuridico della legge e degli atti ad essa equiparati consistente nella loro sottoposizione al solo controllo di legittimità della Corte costituzionale;
in tal senso il valore di legge costituisce un ulteriore connotato di quegli atti che, oltre a possedere la forza propria della legge formale, sono sottoponibili al sindacato di legittimità costituzionale.





    Fasi del procedimento di formazione della legge:



Il procedimento di formazione delle leggi si articola nelle seguenti fasi:



1.    fase introduttiva

iniziativa legislativa.



2.    fase costitutiva

approvazione delle Camere.



3.    fase integrativa dell’efficacia

la promulgazione e la pubblicazione.





Art. 70:



“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.

Posizione di parità: devono approvare lo stesso testo.





    Iniziativa legislativa:



consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una delle Camere.



Titolari del potere di iniziativa:



1.    governo (71) = disegno di legge

2.    parlamentari (71) = progetto di legge

3.    corpo elettorale (71,2°) = 50.000 elettori, progetto redatto in articoli

4.    CNEL (99)

5.    consigli regionali (121)

6.    consigli comunali (133).





    Procedimento ordinario (art. 72,1°):



1.    disegno di legge / proposta di legge



Secondo quanto dispone l’art. 72, 1° co.,

il progetto di legge viene preliminarmente esaminato e discusso da una

commissione legislativa competente nella materia alla quale il progetto si riferisce

e che, in questo caso, svolge il suo lavoro in sede referente.

la commissione non si limita a svolgere una funzione istruttoria del progetto al suo esame ma può anche proporre modifiche al testo originario e redigere, qualora siano presentati più progetti di legge su un medesimo oggetto, un testo unificato





2.    Commissione  /  può anche proporre modifiche



Esaurito l’esame preliminare, la commissione trasmette all’Assemblea il progetto di legge, accompagnandolo con una o più relazioni.





3.    Assemblea

a)    Discussione



se non favorevole: si arresta;



se favorevole al progetto:



b)    esame articoli



c)    approvazione articolo per articolo



d)    voto finale (palese) dell’intero testo





4.    Passa all’altra camera con lo stesso procedimento

se modifica: si ripete tutto (navetta).





Riserve di legge:
Il procedimento ordinario deve essere adottato (a norma dell’art. 72, 4° co.) per i disegni di legge in materia:
1)    costituzionale;
2)    elettorale;
3)    di delegazione legislativa;
4)    di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali;
5)    di approvazione di bilanci e consuntivi.





    Procedimento abbreviato (art. 72, 2°):



L’art. 72, 2° co. dispone che i regolamenti camerali possono stabilire procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Non è un procedimento diverso rispetto a quello ordinario ma comporta soltanto una riduzione dei suoi termini interni.

La richiesta della procedura abbreviata / urgenza / riduzione dei termini.

Dichiarazione d’urgenza: deliberata dall’assemblea per alzata di mano.



®     Camera

1.    Governo

2.    presidente di gruppo

3.    10 deputati



®     Senato (i termini si riducono di 1/2):

1.    proponente

2.    Presidente commissione competente

3.    8 senatori



    Procedimento decentrato (artt. 74, 72):



La peculiarità di questo procedimento consiste nel fatto che le commissioni legislative non si limitano (come nel procedimento ordinario) ad esaminare il progetto di legge, ma anche lo approvano.

Per questo è definito decentrato, perché, appunto, non si svolge innanzi all’intera Assemblea (in aula come si dice in gergo) ma in sede decentrata, vale a dire innanzi alla commissione legislativa competente per materia.

In questo caso la commissione svolge i suoi lavori in sede deliberante.



Commissione in sede deliberante.

¯         

Commissioni legislative competenti per materia: esaminano e approvano il progetto di legge.





    Procedimento misto:



Introdotto dai regolamenti parlamentari.

Oltre che in sede referente (procedimento ordinario) ed in sede deliberante (procedimento decentrato)le commissioni legislative possono svolgere i lavori in sede redigente.

Il procedimento misto consiste in una suddivisione del lavoro legislativo fra la commissione e l’Assemblea.

Collaborazione e suddivisione del lavoro fra Commissione in sede redigente e Assemblea.





Navetta:
entrambe le Camere devono approvare il medesimo progetto di legge nel medesimo testo.





Emendamenti:
modifiche parziali del testo.





Le commissioni filtro:
I regolamenti parlamentari stabiliscono che i presidenti di ciascuna Camera possono disporre che su un progetto di legge assegnato ad una commissione sia sentito il parere di un’altra commissione.





®     Il procedimento di formazione adottato da una Camera non vincola anche l’altra.







    Promulgazione (73):



Costituisce, assieme alla pubblicazione, l’ultima fase del procedimento di formazione della legge, quella integrativa dell’efficacia (non attiene alla fase dell’approvazione).



La legge approvata viene trasmessa, a cura del Presidente della Camera che l’ha approvata per ultima, al Presidente della Repubblica per la promulgazione.



Deve avvenire entro 1 mese dall’approvazione e consiste in un decreto del Presidente della Repubblica.



Art. 74
Il rinvio presidenziale delle leggi:
il Presidente della Repubblica non è tenuto a promulgare le leggi.
Avvalendosi del potere conferitogli dalla Costituzione (art. 74) egli può rinviare la legge alle Camere entro lo stesso termine previsto dalla promulgazione, accompagnandola con un messaggio nel quale esporrà i motivi per cui ha ritenuto di non dover promulgare e chiedere una nuova deliberazione.

Può porre a base del rinvio della legge alle Camere motivi relativi:
-        sia alla legittimità formale della legge
quando il suo procedimento di formazione non sia stato quello previsto nella Costituzione

-        sia alla legittimità sostanziale
quando la norma contenuta nella legge sia in contrasto con una norma contenuta nella Costituzione, il che non è ammissibile in regime di Costituzione rigida.

-        sia motivi relativi al merito costituzionale
valutazione obiettiva del suo contenuto (no valutazione strettamente politica).

Esercita così sulle Camere un potere che può essere di legittimità sostanziale o formale.
Il controllo svolto mediante il rinvio si risolve in un atto che non ha valore definitivo e decisivo





    Pubblicazione (73,3°):



Costituisce, assieme alla promulgazione, l’ultima fase del procedimento di formazione della legge, quella integrativa dell’efficacia.



Avviene ad opera e sotto la responsabilità del ministro di grazia e giustizia (guardasigilli) e consiste, tecnicamente:



1.    nell’apposizione da parte del ministro del visto (con il quale attesta la regolarità formale del documento)



2.    nell’apposizione del “gran sigillo dello Stato” (che vale come autenticazione)



3.    nella inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana



4.    e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Alla pubblicazione delle leggi si deve provvedere “subito dopo la promulgazione”.







    Entrata in vigore:



La legge diviene obbligatoria per tutti i soggetti ai quali è indirizzata.



La legge entra in vigore:

nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vacatio legis),

e da quel momento sorge la presunzione assoluta che tutti i suoi destinatari la conoscano, per cui essi sono tenuti comunque ad osservarla e non possono invocare a loro scusante il fatto di non aver preso visione del testo (ignorantia legis non excusat).



v. art 5 c.p.

la data è quella del decreto di promulgazione

il numero è quello della sua inserzione nella Raccolta Ufficiale.





    Promulgazione / pubblicazione / entrata in vigore:



1)    Presidente della Camera (ultima approvazione) / trasmette / a Presidente della Repubblica.

Presidente della Repubblica / promulga / < 1 mese /dall’approvazione





2)    Consiste: decreto del Presidente della Repubblica.



      Mediante la promulgazione il Presidente della Repubblica:



a)    Attesta che la legge è stata approvata dalle due Camere.



b)    Dichiara la sua volontà di promulgare la legge.



c)    Ordina la pubblicazione della legge e vi appone la clausola esecutiva.





3)    Ministro di grazia e giustizia:



a)    Appone il proprio visto alla legge (regolarità formale)



b)    Appone il sigillo dello Stato all’atto (autenticazione)



c)    Cura l’inserzione della legge nella Raccolta ufficiale degli atti normativi



d)    Cura la pubblicazione nella G.U.





4)    Vacatio legis (15 gg.)





5)    Entrata in vigore





    Procedura aggravata (138):



leggi di revisione della Cost. e altre leggi costituzionali



1° co.



1.    I deliberazione

2.    dopo 3 mesi

3.    II deliberazione _ maggioranza assoluta: 50% + 1



2° co.



1.    pubblicazione progetto (G.U.)

2.    prima 3 mesi: le leggi possono essere sottoposte a referendum popolare quando ne facciano domanda:

a)    1/5 membri della Camera

b)    500.000 elettori

c)    5 consigli regionali

-         referendum popolare

-         Presidente della Repubblica con decreto indice il referendum.



3° co.



Approvazione + 2/3 = no referendum





¯         

Tutela:

Scopo di garantire e proteggere il nostro ordinamento democratico.
Con la consapevolezza che negli anni potessero rivelarsi necessari dei cambiamenti.



®     Doppia deliberazione da parte delle Camere

®     Maggioranza assoluta nella seconda approvazione

®     Non si trasforma in legge ma resta un progetto per 3 mesi (possibile referendum).





    Referendum:



Entro 3 mesi dalla pubblicazione del progetto nella G.U.

®     500.000 elettori,

®     1/5 dei membri di ciascuna Camera,

®     5 Consigli regionali

possono richiedere che il progetto di revisione costituzionale o di legge costituzionale

sia sottoposto a referendum popolare.



Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica ed il progetto sul quale il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi si intende approvato dal corpo elettorale qualora abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi, esclusi cioè i voti nulli e le schede valide.



Se tale maggioranza non è raggiunta il progetto è respinto.



Il referendum non è obbligatorio ma facoltativo. Pertanto i 3 mesi possono decorrere senza che esso venga richiesto.



In tal caso il progetto si intende tacitamente approvato dal corpo elettorale che , pur avendone il potere, non lo ha richiesto.



Il progetto di revisione costituzionale o di legge costituzionale approvato

Espressamente (tramite referendum) o

Tacitamente (dal corpo elettorale)

Si trasforma in legge, legge che sarà promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nelle forme dovute.



Qualora però nella seconda deliberazione il progetto venga approvato da ciascuna Camera a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti , esso si trasforma in legge, che verrà promulgata e pubblicata.

In tale ipotesi non è prevista la possibilità di sottoporre il progetto stesso a referendum e ciò perché si ha la presunzione assoluta che anche il corpo elettorale i cui rappresentanti hanno dato, con una percentuale molto alta, voto favorevole al progetto abbia approvata la legge costituzionale.



    Leggi di revisione:



Sono le leggi che disciplinano una materia in modo difforme rispetto alla disciplina contenuta nella costituzione o in altre leggi costituzionali.







    Altre leggi costituzionali:



Sono le leggi che la stessa costituzione qualifica in tal modo, ad esempio le leggi con cui sono stati adottati gli statuti delle regioni speciali.

Tali leggi sono integrative della Costituzione.









    Leggi in materia costituzionale:



Per le quali è previsto il procedimento ordinario non essendo sempre possibile stabilire quando una legge integri la costituzione.

Si ritiene che spetti al Parlamento scegliere tra il procedimento ordinario richiesto per le leggi in materia costituzionale, e il procedimento aggravato richiesto per le altre leggi costituzionali.











    Rottura della costituzione:



Si verifica quando una legge contenuta nella Costituzione si ponga in contrasto con un’altra norma o un principio contenuti sempre nella stessa Costituzione.









    I limiti alla revisione costituzionale:



Art. 139:

“la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.



















































    Indirizzo politico:



Costituisce un’attività dello Stato (no funzione).

L’attività di indirizzo politico risponde all’esigenza di far precedere alla distribuzione dei vari compiti statali fra molteplici organi forniti di autonomia ed al loro esercizio nella successione nel tempo un momento di impulso unitario e di coordinazione, affinché essi si svolgano in modo armonico per tutto il periodo necessario ad assicurare il risultato che se ne attende.

L’indirizzo politico concerne la condotta ed il governo di ogni comunità sociale, per cui esso appare strettamente collegato con l’azione di governo: non può aversi infatti l’indirizzo politico senza che vi sia una azione di governo senza che vi sia un indirizzo politico.

L’azione politica o di governo così considerata viene riferita ad ogni comunità sociale, per il fatto che ogni comunità sociale si costituisce in funzione del conseguimento di un fine; e fra le varie comunità quella statale che è la società politica per eccellenza.



L’attività in esame può essere distinta in 3 fasi:



1.    fase teleologica:

relativa alla determinazione dei fini dell’azione statale.



2.    fase strumentale:

nel corso della quale gli organi di indirizzo politico (individuati i fini) predispongono un apparato organizzativo ed i mezzi materiali necessari (o si avvalgono dell’uno o degli altri in quanto già predisposti) per tradurre in risultati giuridici la volontà programmata e conseguire i fini.



3.    fase effettuale:

si svolge mediante una serie di atti nei quali i fini programmati trovano concreta attuazione.





Nella forma di Governo parlamentare gli organi ai quali spetta di svolgere l’attività di indirizzo politico sono il Parlamento ed il Governo i quali agiscono in stretto coordinamento tra loro, coordinamento che si instaura al momento in cui il governo ottiene la fiducia da parte della maggioranza di ambedue le Camere.



Infatti le Camere partecipano alla fase della determinazione dell’indirizzo politico:

-        sia approvando il programma del Governo mediante il loro voto favorevole sulla mozione di fiducia;



-        sia mediante una serie di atti di direzione politica (ordini del giorno, mozioni, risoluzioni) diretti a modificare o ad integrare il programma originariamente concordato ovvero ad impegnare il Governo e la pubblica amministrazione a dargli puntuale attuazione;



-        sia con l’approvazione della mozione di sfiducia.



Poi:

approvazione della legge di bilancio (fase strumentale): legge con la quale i mezzi finanziari reperiti attraverso il gettito delle imposte vengono normativamente ripartiti (in vista dei fini da raggiungere) fra i vari settori dell’attività statale.



N.B.: no funzione giurisdizionale: in quanto estranea alle 3 fasi dell’indirizzo politico.







Atti mediante i quali le Camere svolgono l’attività di indirizzo politico:



1)    Mozione di fiducia (94, 3°)



Art. 94: “Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia”.



I 10 giorni decorrono dalla prestazione del giuramento dei membri del Governo nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Governo, a mezzo del Presidente del Consiglio, espone ad ambedue le Camere il programma che intende svolgere;

successivamente si apre la discussione su tali dichiarazioni

che si conclude con la presentazione, da parte dei gruppi di maggioranza, di una mozione di fiducia che deve essere motivata e votata per appello nominale.



Maggioranza dei presenti (no maggioranza qualificata).



2)    Le leggi di indirizzo politico



Leggi mediante le quali il Parlamento partecipa direttamente alla direzione politica dello Stato.



1.    Legge di approvazione del bilancio (81, 100);



2.    Legge finanziaria (l.n. 362/1988);



3.    Leggi di approvazione dei programmi economici;



4.    Legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali (80):

Costituiscono una fonte del diritto internazionale (assieme alle consuetudini e ai principi generali del diritto).

In particolare costituiscono il diritto internazionale pattizio (= norme consuetudinarie).

Come atto esterno all’ordinamento italiano acquista efficacia nell’ambito interno in seguito ad un apposito ordine di esecuzione che viene normalmente adottato con un decreto presidenziale oppure inserito nella legge di autorizzazione alla ratifica .



5.    Leggi di concessione dell’amnistia e dell’indulto (79):

“L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera (maggioranza qualificata), in ogni suo articolo e nella votazione finale”.

Espressione della discrezionalità politica del Parlamento sia in ordine al momento in cui adottarla sia in relazione alle categorie di reati da porre ad oggetto dei provvedimenti di clemenza.

Amnistia = estingue il reato, se vi è stata condanna, l’esecuzione della stessa e delle pene accessorie.

Indulto = condona in tutto o in parte la pena (senza estinguere il reato) o la commuta in altra minore.

In ogni caso non si applicano ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.





3)    La deliberazione dello stato di guerra (78, 87):



Art. 78:

“Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.



Art. 87:

Spetta poi al Presidente della Repubblica dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Spetta alle Camere, quali assemblee elettive direttamente rappresentative della volontà popolare, la decisione.





4)    Le procedure di indirizzo, di controllo e di informazione:



®     Procedure di indirizzo:

Atti unilaterali mediante i quali le Camere esercitano la loro attività di indirizzo politico.



1.    Mozione

Ha il fine di promuovere una deliberazione dell’Assemblea su un determinato argomento.



2.    Risoluzione

Alla Camera: è diretta a manifestare o a definire indirizzi su specifici argomenti.



®     Procedure di controllo e di informazione:

Il Governo è sottoposto ad un continuo controllo da parte delle Camere per quanto concerne lo svolgimento della sua attività politico-amministrativa giacchè, concedendogli la fiducia, le Camere lo impegnano ad attuare quel determinato indirizzo politico con esse concordato.

Le Camere devono essere in grado di conoscere anche nei particolari l’attività svolta dal Governo e dagli organi dipendenti per potere accertare se essa corrisponda all’indirizzo politico concordato.



1.    Interrogazione

Consiste nella semplice domanda rivolta da un parlamentare per iscritto al Governo (o ad un singolo ministro) per conoscere se in fatto sia vero , se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.



2.    Interpellanza

Consiste nella domanda rivolta per iscritto al Governo (o ministro) circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica.



3.    Inchieste parlamentari (art. 82):

Possono essere disposte da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse

a)    inchieste politiche

b)    inchieste legislative



5)    Mozione di sfiducia (94):



Le Camere possono porre termine al rapporto che le lega al Governo con l’approvazione di una mozione di sfiducia.



In seguito all’approvazione di tale mozione da parte anche solo di una delle Camere il Governo deve presentare le sue dimissioni al Presidente della Repubblica e si apre la crisi di Governo.



Mutamento della maggioranza parlamentare.



Nessun Governo fino ad oggi è stato costretto a dimettersi a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia, tutte le crisi sono state extraparlamentari.

Crisi di governo: crisi parlamentare.



La Costituzione contiene una precisa regolamentazione _ art. 94:

1.    motivata e votata per appello nominale

2.    firmata da almeno 1/10 dei componenti la Camera

3.    non può essere messa in discussione prima di 3 gg.

Dalla sua presentazione al fine di evitare votazioni di sorpresa (c.d. “assalti alla diligenza”).

E consentire che il voto sia l’espressione meditata e sicura della volontà della maggioranza parlamentare.





Sfiducia al singolo ministro:

Qualora le Camere lo ritengano responsabile per gli atti del suo dicastero.

1995 _ Ministro di grazia e giustizia Filippo Mancuso

il quale ha rifiutato di dare le dimissioni sollevando conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Quest’ultima (sent. n. 7 del 1996) ha respinto il ricorso del Ministro convalidando pertanto il decreto del Presidente della Repubblica, con cui, in ottemperanza al voto parlamentare, si era affidato ad interim l’incarico ministeriale al Presidente del Consiglio.

La mozione di sfiducia individuale, dopo la citata pronuncia della Corte Costituzionale, fa ormai parte in positivo del nostro ordinamento costituzionale.





¹        Mancata fiducia iniziale:

Il Governo presentatosi alle Camere dopo la sua formazione, non ne ottiene la fiducia

4 casi, l’ultimo nel 1987: Gabinetto Fanfani: Governi senza una maggioranza precostituita.





¹        Voto di sfiducia:

Si ha quando la fiducia, già concessa, viene revocata dalle Camere con l’approvazione della mozione di sfiducia.



Il Governo al quale le Camere hanno votato la sfiducia (o negato la fiducia iniziale) ha l’obbligo giuridico di dimettersi.

Se non si dimettesse spetterebbe al Presidente della Repubblica revocarlo dalla carica per ripristinare la legalità costituzionale (è questo l’unico caso in cui nella nostra forma di Governo, il Presidente della Repubblica può revocare il Governo).





¹        Questione di fiducia:

Materia regolata dalla prassi, art. 116 del regolamento della Camera.

E’ posta dallo stesso Governo tutte le volte che esso, temendo colpi di mano da parte di una maggioranza, divenuta incerta, soprattutto in sede di votazioni a scrutinio segreto voglia assicurarsene l’appoggio allorquando si tratti di una votazione su un atto (es. articolo di un progetto di legge,…) il cui risultato, negativo o positivo, ritenga essenziale per il proseguimento della sua azione politica.

“Fiducia tecnica”:

Per significare che la questione non coinvolge direttamente l’azione globale del Governo ma soltanto aspetti procedurali o il rispetto di scadenze costituzionali.

Un efficace strumento per superare l’ostruzionismo di minoranze parlamentari e per ottenere decisioni più tempestive.



Crisi determinata dal rigetto della questione di fiducia posta dal Governo Prodi, battuto alla Camera dei deputati con 313 voti contrari e 312 voti favorevoli, il 9 ottobre 1999.

¹        Tutte le crisi finora verificatesi sono state extraparlamentari.


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